Con il decreto il Governo intende dare attuazione ala direttiva prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni.
In particolare, il decreto amplia il divieto – già esistente – di acquisire, rivelare o utilizzare, informazioni ed esperienze aziendali in modo abusivo, ad eccezione del caso in cui le informazioni siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.
Inoltre, nel decreto si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.
Riguardo alle sanzioni, il decreto interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a 2 anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
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