Proroga stato di emergenza: cosa cambia per smart working, Green Pass e congedi

Paolo Ballanti 27/12/21
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Il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 14 dicembre ha approvato una bozza di decreto legge che proroga lo stato di emergenza per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Le misure sono poi confluite insieme al Decreto “Festività” nel Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

In parallelo, vengono estese una serie di misure strettamente legate (per varie ragioni) al contenimento della diffusione del virus. Tra queste si citano l’utilizzo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati (oltre alle conseguenze economiche per chi ne è privo), l’accesso allo smart working senza accordo individuale ed infine il congedo straordinario INPS per i genitori con figli in didattica a distanza, quarantena o infezione da SARS-CoV-2.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Stato di emergenza, proroga al 31 marzo 2022: cosa comporta

Proroga stato di emergenza: Green pass 

In tema di utilizzo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, previsto rispettivamente agli articoli 9-quinquies e 9-septies del D.l. n. 52/2021 (convertito in Legge n. 87/2021), il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (articolo 8 comma 3) estende al 31 marzo 2022:

  • L’obbligo, per chiunque svolge attività lavorativa, di possedere la certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
  • Il periodo massimo di assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione (compreso ogni altro emolumento o somma dovuta dal datore di lavoro) ma con la conservazione del posto e senza il rischio di subire provvedimenti disciplinari, previsto per i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della Certificazione verde ovvero ne risultino privi al momento di accedere al luogo di lavoro;
  • Limitatamente alle aziende con meno di quindici dipendenti, il periodo massimo di sospensione non retribuita (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto) corrispondente alla durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore in assenza ingiustificata (descritta al punto precedente).

Ricordiamo che in questi casi il Green pass richiesto è quello “ordinario” rilasciato (articolo 9 D.l. n. 52/2021) a seguito di:

  • Avvenuta vaccinazione anti COVID-19, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
  • Avvenuta guarigione da COVID-19;
  • Effettuazione test antigenico rapido o molecolare;
  • Avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario nonché della relativa dose di richiamo.

La validità della Certificazione verde è pari a:

  • Nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ovvero dalla somministrazione della dose di richiamo, ridotta a 6 mesi dal 1° febbraio 2022;
  • Sei mesi dall’avvenuta guarigione da COVID-19;
  • Nove mesi dalla guarigione per coloro che hanno contratto il virus oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario nonché della relativa dose di richiamo, ridotta a 6 mesi dal 1° febbraio 2022;
  • Quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, elevate a settantadue ore per il test molecolare.

Proroga stato di emergenza: Smart working semplificato

Tra i termini influenzati dalla proroga dello stato di emergenza, a norma dell’articolo 16 del Decreto, rientrano (punto 16 dell’Allegato A) le disposizioni in materia di ricorso al lavoro agile (articolo 90 commi 3 e 4 Decreto legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) anche in assenza di apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.

La semplificazione nell’accesso allo smart working si estende potenzialmente ad ogni rapporto di lavoro subordinato e prevede come unici adempimenti in capo al datore di lavoro:

  • Informare il lavoratore interessato ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sui rischi per salute connessi al lavoro a distanza (l’obbligo di informativa può essere assolto in via telematica ricorrendo alla documentazione disponibile sul portale INAIL);
  • Inviare l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dallo smart working, nonché il periodo interessato, utilizzando la piattaforma telematica disponibile sul portale “gov.it – Aziende – Smart working”.

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Proroga stato di emergenza: Congedo parentale straordinario

Il Decreto legge (articolo 17 comma 3) proroga al 31 marzo 2022 la possibilità per i genitori:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Ovvero autonomi iscritti all’INPS;

con figli conviventi minori di quattordici anni di astenersi dal lavoro fruendo di un’indennità economica a carico dell’INPS, prevista dall’articolo 9 del Decreto “Fiscale” (D.l. 21 ottobre 2021 numero 146).

I soggetti in questione possono non prestare attività lavorativa, per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • Alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • Alla durata dell’infezione del figlio da SARS-CoV-2 (risultante da certificazione o attestazione del medico di base, del pediatra di libera scelta ovvero da provvedimento della ASL);
  • Alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo in questione, fruibile sia in forma giornaliera che oraria, è esteso (senza il requisito della convivenza e privo del limite di età) ai genitori di figli:

  • Con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 articolo 3, comma 3;
  • Iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

per i periodi di:

  • Infezione da virus COVID;
  • Quarantena da contatto ovunque avvenuta;
  • Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
  • Chiusura del centro diurno assistenziale.

La prestazione economica a carico INPS è riconosciuta (previa domanda da inoltrare all’INPS) in misura pari al 50% della retribuzione a mezzo pagamento diretto dell’Istituto o anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Nel corso dei periodi sopra citati, i genitori di figli di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di alcuna indennità o retribuzione, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Per avere diritto al congedo, i periodi di infezione, quarantena, sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nonché di chiusura del centro diurno assistenziale devono interessare l’arco temporale dal giorno 22 ottobre 2021 sino al 31 dicembre prossimo. Termine che, in base alla bozza di Decreto, slitta al 31 marzo 2022.

È utile ricordare che il recente messaggio INPS numero 4564 del 21 dicembre 2021 ha reso note le modalità di invio delle domande di congedo, in particolare:

  • Online collegandosi al portale “inps.it nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
  • Tramite il Contact center dell’Istituto;
  • Avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

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Paolo Ballanti

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