Ebbene, l’art. 5 del menzionato decreto legge dispone espressamente che, i soggetti per i quali il periodo ordinario dell’indennità NASpI e DIS-COLL sia scaduto tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020, possono beneficiare della proroga di 2 mesi. Lo stesso vale per i lavoratori con scadenza del periodo tra il 1° marzo ed il 30 aprile. In sintesi, spettano:
- due mensilità in più ai beneficiari di Naspi e DIS-COLL scadute tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020;
- due mesi in più (per complessivi quattro) anche per l’ammortizzatore sociale scaduto tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. A tal fine, per il 2020 sono previsti oneri per 1.318,5 milioni di euro. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il differimento degli ammortizzatori sociali in commento.
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Naspi e Dis-coll 2020: novità Decreto Agosto
Con l’intento dichiarato del Governo di venire incontro alle categorie di lavoratori che si trovano in difficoltà economica, come i percettori di sostegno al reddito, l’Esecutivo ha pensato bene di allungare il periodo di NASpI e DIS-COLL a coloro che cessano tale periodo durante la pandemia. Infatti, un soggetto che verrebbe a trovarsi senza lavoro in una situazione economica di disagio, avrebbe maggiori difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro, anche perché molte imprese sono state costrette a abbassare la serranda del negozio.
Tutto ciò ha portato il Governo Conte a prorogare le predette indennità, dapprima con il “Decreto Rilancio”, (D.L. n. 34/2020) per un periodo di 2 mesi, per chi cessava la disoccupazione tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020, e successivamente con il “Decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020), sempre per un periodo di 2 mesi.
In particolare, la norma che prevede la predetta novità è l’art. 5 del D.L. n. 104/2020, entrato in vigore nel giorno di Ferragosto, meglio conosciuto come “Decreto Agosto”. Nello specifico, esso afferma che:
- “Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
La norma, inoltre, specifica che:
- la suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato art. 92 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”);
- l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Naspi e Dis-coll 2020: chi resta escluso dalla proroga
Poiché il “Decreto Agosto” specifica che la proroga spetta alle medesime condizioni dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, si ritiene che il differimento è valevole “a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto (Rilancio)”.
Stiamo parlando, in particolare, di coloro che hanno percepito il “bonus 600 euro”, ossia:
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti;
- lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari;
- lavoratori dello spettacolo;
- per lavoratori co.co.co. e professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata.
Quindi il lavoratore interessato non deve aver beneficiato di tali prestazioni per poter beneficiare delle mensilità aggiuntive di Naspi o Dis-Coll.
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Naspi e Dis-coll 2020: da quando decorre la proroga
La decorrenza delle mensilità aggiuntive parte dal giorno di scadenza dell’originaria NASpI o DIS-COLL. Quindi, se ad esempio la NASpI terminava il 15 maggio 2020, l’indennità spettava fino al 15 luglio 2020. Diversamente, per coloro la cui NASpI terminava, ad esempio, il 15 marzo 2020, la proroga è di 4 mesi e non due, in quanto si cumulano le due proroghe. In quest’ultimo caso, quindi, la NASpI dura ugualmente fino al 15 luglio 2020, e non solamente fino al 15 maggio 2020.
Inoltre, il requisito del termine del periodo di fruizione, nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 o tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, è da considerarsi solo per il diritto alle ulteriori due mensilità aggiuntive, non per il calcolo dei periodi di fruizione, che quindi decorrono dal giorno dopo all’ultimo giorno di Naspi o Dis-coll, secondo l’originaria scadenza della prestazione.
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Naspi e Dis-coll 2020: come controllare la scadenza
Infine, se non si è a conoscenza della scadenza NASpI o della DIS-COLL, il lavoratore può accedere nella propria area personale al “Fascicolo previdenziale del cittadino” e nell’area “Prestazioni”, e verificare così la propria NASpI o DIS-COLL nelle sezioni “Richieste presentate” e “Pagamenti”.
In questa sezione è possibile leggere il dettaglio:
- di ogni mese di NASpI o DIS-COLL percepita;
- della tassazione applicata;
- delle detrazioni;
- del calcolo.
In alternativa, il lavoratore può comunque conteggiare i giorni della prestazione nella lettera di accoglimento ricevuta dall’INPS ed individuare la data di scadenza della prestazione.
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