Lo slittamento riguarda l’IRAP non versata entro oggi 30 aprile, e l’errata applicazione del decreto rilancio alle previsioni di esonero.
Come riportato nel Comunicato stampa numero 87 del Mef:
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche”.
La scdenza di oggi 30 aprile verrà dunque prorogata a settembre, senza il pagamento di interessi e sanzioni.
A cosa riferisce l’errore riportato nella nota?
Si riferisce al fatto che che gli aiuti di stato del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, devono essere calcolati considerando tutte le entità giuridiche parte dell’impresa e non la singola impresa. Soglie e limiti quindi afferiscono all’unico gruppo e non alle specifiche entità d’impresa afferenti.
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