Ricordiamo infatti che il decreto milleproroghe approvato a febbraio (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183), la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (legge 26 febbraio 2021, n. 21) il 1° marzo, ha esteso fino al 31 marzo 2021 la possibilità di inviare all’Inps le istanze di accesso agli ammortizzatori sociali nonché i modelli per il pagamento diretto della Cassa, i cui termini sono stati chiusi entro il 31 dicembre 2020.
Come specificato nel messaggio Inps 1008 del 9 marzo infatti il comma 10-bis dell’articolo 11 del decreto-legge n. 183/2020 differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Vediamo di seguito come approfittare di questa proroga e chi può farlo, le istruzioni sulle domande (nuove, respinte, inviate), i modelli semplificati per il pagamento diretto e le modalità operative.
Cassa covid al 31 marzo: cosa rientra nella proroga
In base al messaggio 1008 Inps rientrano nella proroga di fine marzo questi trattamenti:
- tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga),
- di assegno ordinario (ASO)
- dei Fondi di solidarietà bilaterali del Fondo di integrazione salariale (FIS),
- di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
Le domande sono riferite ai periodi dal 2020 fino a al 30 novembre 2020 compreso.
- le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Le trasmissioni prorogate sono quelle riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza covid terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
Cassa covid: invio modelli SR41 e SR43 semplificati
Per i pagamenti diretti sono utilizzati i modelli “SR41” e “SR43” semplificati. Nel messaggio viene chiarito che i datori di lavoro che, per i periodi oggetto della proroga, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno ancora farlo entro il 31 marzo 2021.
Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati già inviati oppure che sono stati respinti, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio.
Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio Inps.
Nuove domande di cassa integrazione covid
C’è ancora tempo per inviare una nuova domanda di accesso ai trattamenti di cassa covid, utilizzando le stesse causali previste in precedenza. I datori di lavoro potranno trasmettere domanda entro il 31 marzo 2021.
Cassa covid: domande già inviare o respinte
Qualora un datore di lavoro avesse già inviato domanda di accesso ai trattamenti di cig causale covid (nei periodi di riferimento), ma questa fosse stata respinta esclusivamente a causa della tardiva presentazione (per decadenza dei termini), non ci sarà bisogno di inviare una nuova domanda.
Proroga Cassa covid: periodi di riferimento e causali
L’allegato 1 al messaggio Inps riporta una tabella in cui sono specificate tutte le causali da utilizzare per le domande di accesso, relativamente ai diversi periodi di riferimento.
Ecco la tabella pubblicata da Inps
Periodo dal – al | Provvedimento di legge | Causale | Requisito anzianità lavoratori |
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020
(9+ 5+4 settimane) |
Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020 | “COVID-19 nazionale” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
(max 9 settimane) |
Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020 | “COVID-19 nazionale” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020
(max. 9 settimane) |
Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020 | “COVID 19 con fatturato” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020
(9+ 5+4 settimane) |
Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
(max 9 settimane) |
Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020
(max. 9 settimane) |
Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS con fatturato” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021
(max 6 settimane) |
Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n.149/2020 e n. 157/2020 | “Covid 19 DL n. 137/20” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021
(max 6 settimane) |
Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020 | “Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020
(max 90 gg) |
Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020 | “CISOA DL Rilancio” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
(max 50 gg) |
Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20 | “CISOA DL Rilancio” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
(Fonte Inps)
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