Proprietari sull’orlo di una crisi di nervi?

Angela Bruno 08/03/11
La recente decisione della quarta sezione del giudice di appello, n. 352 del 18 gennaio 2011, contiene tre principi:

1) il piano regolatore si atteggia ad atto complesso con imputazione congiunta del Comune e della Regione, ben potendo quest’ultima introdurre, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, modifiche di ufficio, sempreché queste non vadano ad impingere nel merito delle scelte urbanistiche spettanti all’ente locale;

2) le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e sono, per ciò stesso, attaccabili solo per errori di fatto, ovvero per abnormità e irrazionalità delle stesse;

3) la classificazione di un’area ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, una siffatta destinazione potendo trovare la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni.

Trattasi di regole che conoscono, per averle lette più volte, tutti quelli che si occupano di governo del territorio.

La prima deriva dall’articolo 10, comma 2, della legge urbanistica, secondo cui la Regione può apportare al piano regolatore generale “le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri d’impostazione”.

Va aggiunto, però, che le ipotesi di modifica d’ufficio dovrebbero essere intese in senso restrittivo, tenendo conto dei principi posti dall’articolo 5 della Costituzione, a garanzia dell’autonomia locale, a cui competono le scelte sull’utilizzo del territorio.

Va detto, inoltre, che il limite delle innovazioni sostanziali, non riguarda le modifiche relative alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Ed è per questo che la modifica d’ufficio dovrebbe imporre all’autorità regionale di dimostrare che le misure introdotte siano indispensabili al fine di tutelare i citati beni della vita.

Per il resto, si deve riconoscere che il piano regolatore generale costituisce, sotto il profilo procedimentale, un atto complesso che richiede la manifestazione di volontà del comune e della regione, preposti al governo del territorio.

Con riguardo al secondo principio, si è concordi nel ritenere che, in sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell’amministrazione abbiano natura ampiamente discrezionale e non necessitano di apposita motivazione, fatta eccezione per specifici casi lì dove siano sorte qualificate aspettative.

Detta condivisione, però, dev’essere condizionata alla presenza di una motivazione specifica e, quindi, ad una adeguata istruttoria, in alcune ipotesi: variante puntuale che incide su una singola proprietà; variante che comporti la reiterazione di un vincolo decaduto, oppure travolge le previsioni di un piano di lottizzazione già approvato e convenzionato.

Infine, anche la terza regola merita condivisione, considerato che la destinazione agricola di un fondo è espressione della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, operata dallo strumento urbanistico secondo le previsioni dell’art. 7, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e, come tale, costituisce non già una particolare limitazione delle facoltà dominicali, ma una statuizione pianificatoria, attraverso cui la p.a. conforma il contenuto del diritto di proprietà, per renderlo compatibile con la tutela di un ordinato assetto urbanistico e degli interessi ambientali.

Tuttavia, detta regola dovrebbe chiarire se detti vincoli siano o meno indennizzabili, dato che il privato può continuare ad utilizzare il bene.

Ciò detto, resta da capire che senso dare, nell’ambito del diritto proprietario, a dette elaborazioni, che non trovano sostegno in espresse scelte legislative.

Alcune soluzioni, in ogni caso, possono provenire da principi di civiltà giuridica e dal buon senso.

Vero è che in determinate circostanze si potrebbe accettare il fatto compiuto, anche a costo di sacrificare i diritti del proprietario, ma, nelle fasi iniziali di adozione di un nuovo piano regolatore, si dovrebbe pretendere qualcosa di più.

In dette ipotesi, infatti, bisognerebbe esigere un particolare scrupolo nel contemperamento degli interessi coinvolti, attraverso una puntuale motivazione che chiarisca le ragioni per le quali le scelte dell’amministrazione debbano sacrificare quell’area, piuttosto che un’altra.

Angela Bruno

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