L’azienda, dopo aver presentato opposizione contro il provvedimento presso il Tribunale locale senza successo, ha presentato ricorso alla Cassazione, che le ha dato ragione.
“In base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali – hanno spiegato i giudici – deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.
“Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari – hanno aggiunto – , sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come l’annotazione ‘pagato’ o altra equivalente”.
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