La platea degli interessati è potenzialmente sconfinata, se si considera che riguarda i sociologi come gli osteopati o i fisioterapisti. Si tratta di tutte quelle professioni, cioè, che non richiedono il superamento di un esame di Stato per lo svolgimento del’attività.
Il testo approvato ieri a palazzo Madama, disegno di legge 1934-B, contiene così una nuova ed esaustiva disciplina per tutti quei lavoratori, in proprio o in associazione, che, oggi, possono chiamarsi a tutti gli effetti “professionisti”.
E proprio nella terminologia sta uno dei punti più controversi della riforma, perché in questo modo, è stato detto, si tende all‘equiparazione di categorie di lavoratori che hanno svolto e superato abilitazioni ed esami riconosciuti a livello statale, ad altri che, invece, possono essere messi in pratica senza questo genere di certificazioni.
Sia come sia, la nuova legge è senz’altro un nuovo inizio per le tante professioni non regolamentate, presenti in maniera sempre più massiccia nel tessuto economico del nostro Paese.
In primo luogo, il professionista viene definito come colui che “svolge un’attività economica volta alla prestazione di servizi od opere a favore di terzi esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile”.
In seguito all’ok definitivo che ha tramutato il ddl sui senz’albo in legge dello Stato, viene sancito che anche i professionisti siano chiamati a stendere un rapporto scritto, indicando in esso tutti gli estremi che riguardano la prestazione.
Di primaria importanza, poi, le associazioni, di possibile costituzione anche su base volontaria, che, comunque, non presentano vincoli di rappresentanza esclusiva. Loro compito è, oltre a quello della sorveglianza sul corretto comportamento dei suoi affiliati, quello di promuovere al massimo la trasparenza degli iscritti, emettendo in questa maniera attestazioni relative agli “standard qualitativi e di qualificazione professionale” chiamati a rispettare, aggiungendo, inoltre, una specifica stipula assicurativa, meglio se accompagnata da certificazione attribuita al neo professionista da un ente accreditato.
Tali istituti riconosciuti a livello statale, vengono autorizzati al rilascio, su specifica richiesta del lavoratore “senz’albo”, dell’attestato di conformità all’esercizio secondo le disposizioni UNI.
Tra i dettami del ddl sui senz’albo, troviamo, poi, anche l’obbligo, per le associazioni, di aprire specifici sportelli a tutela dei consumatori, ai quali gli stessi possano appellarsi in caso di non adeguata prestazione messa in opera dal professionista.
Tutte le associazioni che soddisfano gli standard inseriti nel ddl, verranno man mano inserite nella lista ufficiale sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
Vai al testo finale della legge sui senz’albo
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