La circolare specifica, prima di tutto, che “ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l’anno 2012, cui è subordinato l’accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), conseguiti dal soggetto nell’anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del Dl 93 del 2008”.
Nel paragrafo rivolto alla determinazione dell’imposta sostitutiva l’Agenzia spiega che “il sostituto d’imposta calcola le ritenute fiscali da operare dopo avere sottratto dalla retribuzione da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali”.
Dunque, per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve tenere in considerazione gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. La circolare, inoltre, contiene anche le informazioni sugli adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente e le istruzioni per la prima applicazione delle nuove disposizioni.
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