IL FATTO
Un comune toscano, a seguito di una verifica amministrativa contabile, aveva conferito un incarico di assistenza legale per le repliche difensive relative ai rilievi dell’Ispettorato del Ministero Economia e Finanze, con assistenza nella formulazione dei punti di maggiore complessità della relazione di riscontro elaborata autonomamente dall’ente. Gli ispettori evidenziavano che il contributo professionale apportato dall’incarico esterno non era stato di particolare rilevanza, considerato che le dette controdeduzioni comunali o si erano limitate a riconoscere la fondatezza dei rilevi formulati dall’Ispettore ovvero, nel caso di divergenze, si erano proposte ricostruzioni e soluzioni palesemente non in linea con la normativa in materia.
I RILIEVI DELLA PROCURA
Oltre alle considerazioni espresse dagli ispettori, il P.M. contabile evidenziava l’assenza dei presupposti legali relativi all’incarico conferito, così come previsti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche, ed era mancato il preliminare accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Ne derivava che l’importo del corrispettivo liquidato dal Comune per il suddetto incarico aveva costituito una spesa non dovuta e, come tale, un danno erariale del quale doveva essere chiamata a rispondere il dirigente pro tempore del Settore Affari Legali del Comune.
LE MOTIVAZIONI DELLA DIFESA
Ai rilievi formulati dalla procura, la parte convenuta, rispondeva con le seguenti rilevanti considerazioni:
– la natura giuridica dell’incarico conferito, in riferimento all’effettivo contenuto, non era un incarico di consulenza, ma un incarico avente ad oggetto un percorso formativo (e si richiamavano le linee di indirizzo ed interpretative della Corte conti SS.RR. del 15 febbraio 2005 in ordine alla l. 30 dicembre 2004 n. 311 e la direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) al personale addetto, ai fini della ricostruzione dei fondi di alimentazione del salario accessorio, viste le straordinarie modifiche normative pervenute nel corso dell’ultimo decennio;
– gli incarichi di docenza erano estranei alla disciplina per il conferimento degli incarichi;
– vi era stata utilità nella prestazione resa dal professionista incaricato, considerato che a fronte di una contestazione (di incremento improprio del fondo) pari a € 630.656,12 rilevata nella relazione ispettiva, a seguito delle controdeduzioni fornite dal Comune – redatte dopo l’attività formativa del professionista incaricato – la contestazione si era attestata su una somma pari a € 146.000,00 ed era operativa, nella specie, la compensatio lucri cum damno, visti sia la riduzione della somma contestata, sia la piena rispondenza dell’attività ai fini istituzionali del Comune.
LE MOTIVAZIONI DEI PRESUPPOSTI DEL DANNO ERARIALE
Rileva preliminarmente il collegio contabile come contrariamente a quanto dedotto, costituisce un vero e proprio incarico di consulenza, siccome emerge chiaramente dal dispositivo. D’altra parte, in tema di interpretazione dell’atto amministrativo si applicano in generale le norme poste dal codice civile per l’interpretazione del contratto (artt. 1362,1363,1364 e 1367 c.c.). Di converso non trovano applicazione, in via di principio, le norme relative all’interpretazione dell’atto in senso contrario all’autore della clausola, oppure quelle che, in caso di oscurità dell’atto, impongono di interpretarlo nel senso meno gravoso per l’obbligato (se è a titolo gratuito), o nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso. Sulla specifica questione dell’interpretazione dell’atto amministrativo Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013 n. 238 (cfr. anche C. Stato, Sez. IV, 31 ottobre 1996 n. 1183) ha ribadito tali principi ed ha statuito che, per l’atto amministrativo, carattere preminente è l’interpretazione collegata all’interpretazione letterale.
Il provvedimento aveva, pertanto, ad oggetto in maniera evidente il conferimento di incarichi e la normativa (art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche) e la giurisprudenza contabile hanno stabilito, sullo specifico oggetto, principi e criteri direttivi, veri e propri “paletti” volti da un canto ad evitare l’utilizzo superfluo di incarichi esterni (con dispendio inutile di risorse finanziarie pubbliche) e dall’altro a valorizzare le professionalità esistenti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.
I principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in materia e rivenienti da numerose sentenze (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. I Centr. 2 settembre 2008 n. 393, Sez. II Centr. 11 giugno 2001 n. 208 e Sez. III Centr. 6 febbraio 2006 n. 74 limitando le citazioni alla giurisprudenza di appello) sono stati riepilogati in una recente decisione della Sez. I Centr. 11 marzo 2014 n. 389 in siffatto modo:
a) il conferimento dell’incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze;
b) l’incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante lo svolgimento di attività continuativa, ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto;
c) l’incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e temporaneità;
d) l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente;
e) il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionale all’attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata;
g) l’incarico non deve essere generico od indeterminato;
h) i criteri di conferimento non devono essere generici.
IL DANNO ERARIALE
Precisati i presupposti e le motivazioni sopra riportate, il collegio contabile non può non rilevare il danno erariale prodotto vista la duplicazione della spesa priva di utilità per l’Ente, nonché la colpa grave della parte convenuta che ha assunto, nella specie, un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di grave negligenza e di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti (cfr. Sez. I Centr. 13 ottobre 2004 n. 348) sussistendo, quindi, un’antigiuridicità evidente.
IL POTERE DI RIDUZIONE APPLICATO
Tuttavia, il collegio contabile, evidenzia che essendo stato certificato un vantaggio per l’Amministrazione dall’attività di consulenza, il danno va quantificato nella misura del 50% dell’importo richiesto dalla parte attorea.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento