Prodotti difettosi? Quando il venditore deve fornire ai consumatori la garanzia

Vi è mai capitato di veder scolorire un capo acquistato circa due anni prima? Ebbene, secondo le norme sulla garanzia per i prodotti difettosi prevista nel Codice del Consumo, avete diritto alla sostituzione di quel capo con un altro simile o, comunque, dello stesso valore o in alternativa alla restituzione della somma spesa.

Tale previsione, come dicevamo, rientra nella garanzia per i prodotti difettosi ed è operante anche in mancanza dello scontrino e anche dopo aver sottoposto il capo a numerosi lavaggi.

Ovviamente sarà importante essersi attenuti alle indicazioni di lavaggio senza, ad esempio, aver utilizzato detersivi particolarmente aggressivi o temperature elevate.

In tali ultime ipotesi sarà difficile avere la sostituzione.

COSA FARE IN CONCRETO?

Se ci accorgiamo, dunque, che il capo è scolorito dobbiamo, naturalmente recarci dal venditore esponendo il problema e far valere la garanzia per il prodotto difettoso come per legge.

E’ importante evidenziare che,nel caso in cui il venditore – come spesso accade – dovesse dirottarci presso la casa produttrice del prodotto per avere la sostituzione, sarà importante non seguire tale indicazione poiché, per legge, a rispondere nei confronti dell’acquirente in caso di prodotti difettosi è sempre il venditore (il quale poi avrà diritto a rivalersi contro la casa madre).

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E SE NON HO PIU’ LO SCONTRINO?

E’  verosimile che dopo tanto tempo l’acquirente che si rivolge al venditore per la sostituzione del prodotto non abbia più con sé lo scontrino fiscale.

Ebbene, tale circostanza non può essere addotta dal venditore per evitare di sostituire il prodotto difettoso in quanto l’ acquisto può, in realtà, essere provato anche in altro modo: pensiamo all’estratto conto bancario dal quale si evincono la data, il prezzo e la tipologia di un acquisto, oppure le movimentazioni della carta di credito o del bancomat.

C’è da dire, infatti, che le norme in materia di garanzia richiedono una prova di acquisto che può essere anche di tipo diverso dal documento fiscale.

In giudice potrebbe, in ultima analisi, anche autorizzare il consumatore a provare l’acquisto a mezzo di testimoni.

Isabella Vulcano

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