La data di avvio del nuovo regime giudiziario e insieme digitale è già fissata al prossimo primo dicembre 2015, secondo quanto stabilisce il testo approvato da via XX Settembre lo scorso 4 agosto, in attuazione del precedente decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163.
Il provvedimento rilasciato oltre un anno e mezzo fa conteneva le istruzioni relative alla messa in pratica della nuova normativa sul processo tributario, con le istruzioni rivolte a operatori di giustizia, avvocati e contribuenti al fine di rivolgersi alle commissioni tributarie.
In proposito, il nuovo decreto, uscito due giorni fa in Gazzetta Ufficiale, chiarisce il timing per l’avvio delle commissioni nelle regioni che svolgeranno il ruolo di battistrada, nello specifico Toscana e Umbria. C’è da attendersi, però, che le regole descritte nel nuovo testo uscito in Gazzetta saranno tenute valide anche per il resto delle amministrazioni nazionali.
Il sito internet a cui fare riferimento sarà www.giustiziatributaria.gov.it e sarà composto, come d’abitudine per i portali in cui è necessario entrare con un proprio account, da un’area pubblica e da una riservata agli utenti.
Come annunciato, sarà consentito alle parti in causa depositare comodamente gli atti processuali ricorrendo al Sistema di Giustizia Tributaria, previo utilizzo della posta elettronica certificata che fungerà da mezzo di notifica da parte dell’ente impositore.
Ca va sans dire, sarà obbligatorio disporre sia di una Pec certificata che di un adeguato strumento di firma digitale, in modo da portare a termine con successo le procedure per l’invio e la corretta ricezione degli atti da parte del database online, che sarà certificata con una ricevuta conclusiva di risposta all’indirizzo mail del mittente.
Ruolo centrale del SiGiT sarà quello di di assicurare ai soggetti abilitati “la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari”.
Quali atti andranno inviati
Il decreto fissa i seguenti requisiti per la presentazione degli atti processuali:
1) sono in formato PDF/A‐1a o PDF/A‐1b;
2) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
3) sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non e’ pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
4) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.
5) La massima dimensione consentita per ogni documento è di 5 Mb. Dunque, per file di peso superiore, è necessario procedere alla ripartizione in più documenti.
Contributo unificato. Non sfugge la disciplina del contributo unificato dal nuovo regime di giustizia tributaria e in proposito, il decreto stabilisce che l’onere per i professionisti sverrà stabilito secondo la forma abituale del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
VAI AL TESTO DEL DECRETO MEF 4 AGOSTO 2015
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento