Processo tributario telematico: le novità dal 1° luglio

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Il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal giorno 1° luglio 2019. Fino al 30 giugno 2019 anche se è attivo, le parti processuali hanno la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Più in particolare, fino al 30 giugno 2019, gli atti e i provvedimenti del processo tributario (compresi quelli relativi al procedimento adottato con l’istanza di reclamo e mediazione) ”possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163).

La locuzione “processo tributario telematico” va intesa come la possibilità di utilizzazione di strumenti informatici per le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile effettuare:

  1. la notifica del ricorso e dell’appello;
  2. la costituzione in giudizio;
  3. il deposito di atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio;
  4. la consultazione del fascicolo processuale, nonché l’estrazione di copia degli atti.

La procedura è focalizzata sull’utilizzazione della posta elettronica certificata per ogni atto del processo, sulla firma digitale e sulla registrazione al PTT a mezzo del portale della Giustizia Tributaria.

L’unico vincolo è rappresentato dal fatto che “la parte che abbia utilizzato il primo grado le modalità telematiche …. è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore” (art. 2,comma 3, del d.m. citato)

L’obbligo del processo tributario telematico

Fino al 30 giugno 2019 il contribuente e l’ente impositivo possono decidere se avvalersi delle modalità cartacee tradizionali (cioè stesura del ricorso cartacea, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della commissione tributaria, ecc.) oppure ricorrere ai servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) utilizzando la via telematica.

Dal giorno 1° luglio 2019 cessa la facoltà suddetta: il processo tributario telematico diventa obbligatorio per i “giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019” (art. 16, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119). L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. L’omissione del difensore non comporta l’inammissibilità del ricorso ma l’importo del contributo unificato tributario è aumentato della metà,

Sostanzialmente, la facoltà lascia spazio all’obbligo per effetto della sostituzione del comma 3 dell’art. 16-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Secondo la nuova versione “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2 (cioè i consulenti tecnici nominati dalle commissioni tributarie su elementi conoscitivi di particolare complessità) notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giudiziali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.

Tuttavia, la rigidità della norma prevede un’eccezione ma soltanto se il presupposto ha carattere di straordinarietà.In presenza di casi eccezionali, il presidente della commissione tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio giudicante se la questione sorge in udienza, possono autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità cartacee e, quindi, non telematiche.

La difesa personale

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per le controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica.

La norma non è modificata: anche dopo il 30.6.2019 è sempre ammessa la difesa personale beneficiando della non obbligatorietà di utilizzare il rito digitale. Infatti, il nuovo comma 3bis dell’art. 16-bis citato per le liti minori non obbliga ma attribuisce la “facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche”. Avvalendosi di tale procedura nel ricorso o nel primo atto difensivo deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’interessato  vuole ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Il perfezionamento delle comunicazioni

Il comma 1, ultimo periodo dell’art. 16-bis. precisa che “la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.

Il comma 2 precisa il caso di impossibilità di consegna del messaggio. Più in particolare, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria nei casi di

a). mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi;

b). mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

La certificazione di conformità

Per effetto dell’art. 25-bis al d.lgs. 31.12.1992, n. 546, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, attestano la conformità della copia all’atto secondo le regole indicate nel d.lgs. 7.3.2005, n.82.

Il potere di attestazione di conformità comprende, anche per l’estrazione analogica, gli atti e i provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della commissione, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Tali atti  e provvedimenti “equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria” (comma 2, ultimo periodo).

La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico.

L’estrazione delle copie autentiche in argomento è esonerata dal pagamento dei diritti di copia. Nel compimento dell’attestazione di conformità l’interessato assume, ad ogni effetto, la veste di pubblico ufficiale.

La prova della notificazione

Non va dimenticato l’art. 1, comma 3, del D:L: 23.10.2018, n. 119, che interviene in materia di prova della notificazione o della comunicazione quando sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata se il difensore (ovvero il dipendente dell’ente impositore dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446) non può fornirla con modalità –  telematiche.

In tale ipotesi l’interessato provvede ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l.21.1.1994, n. 53: è necessario procedere all’estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici. Nel compimento di tale attività l’interessato assume la veste di pubblico ufficiale.

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