Il processo tributario negli altri Paesi

Nel presente articolo si parte dal considerare l’evoluzione del principio del giusto processo nell’ambito dei contesti internazionale, comunitario e nazionale, dei singoli paesi dell’UE, al fine di delinearne i tratti caratteristici.

Tale approccio è utile per analizzare

Pertanto, il presente articolo evidenzia una pluralità di risultati differenziati, per grado ed intensità tra i singoli ordinamenti, nell’applicazione delle garanzie di equità processuale.

Infatti, nell’ambito del nostro sistema giuridico, l’analisi del principio in parola, applicato al processo tributario, ha portato a rilevare:

–          l’assenza, sotto il profilo soggettivo, di terzietà ed imparzialità del giudice tributario dal momento che, a differenza di quello ordinario, esso non viene scelto tramite concorso pubblico e può rivestire anche altri incarichi di cui alcuni potrebbero risultare incompatibili;

–          il divieto di prova testimoniale, la cui legittimità è oggetto di posizioni divergenti tra dottrina e Corte Costituzionale. Infatti, la prima sostiene che il principio in parola è contrario al valore della parità delle armi, invece, secondo la Consulta, tale regola risulterebbe legittima per una serie di motivi quali: l’assenza diun principio costituzionale di uniformità dei processi, la marcata caratterizzazione del processo tributario, nonché la natura documentale dell’istruttoria che rappresenta un aspetto fondamentale nell’analisi del rapporto tra divieto di prova testimoniale ed il principio del giusto processo;

–          i termini e la decadenza della proposizione del ricorso caratterizzati da un marcato contrasto tra norme del processo tributario e quelle relative al rito civile risultate più coerenti con l’equo processo;

–       la costituzione delle parti in giudizio nella quale si registra una forte iniquità tra contribuente e parte pubblica, in quanto per il primo vige il termine perentorio dei 30 giorni per costituirsi in giudizio, mentre per la parte pubblica non è prevista alcuna perentorietà.

Nell’esperienza tedesca, invece, il giusto processo tributario si articola in una serie di valori consistenti nella:

–          terzietà ed imparzialità del processo garantita dalla figura di un giudice tributario togato e specializzato;

–          indipendenza della magistratura statuita dall’art. 91 della Costituzione tedesca;

–          legalità e regolarità del processo tributario garantita dall’esatta applicazione delle norma di natura procedurale;

–          parità di trattamento delle parti in giudizio consistente non solo nel diritto di presentare prove documentali, ma anche di avvalersi di prove testimoniali;

–          proporzionalità del giudicato, ossia coerente con le effettive circostanze e condizioni economiche in cui si è venuto a creare il contenzioso.

Considerando poi la Francia, l’analisi del sistema processuale tributario francese, ha portato a rilevare che ilgiusto processo è composto dai seguenti elementi:

–          il principio del contraddittorio, che tutela il contribuente a fronte delle pretese dell’amministrazione in caso di disaccordo. Tale strumento è visto come estrema ratio dopo l’aver tentato i rimedi di conciliazione volti ad evitare il contenzioso;

–          il diritto di difesa e la parità delle armi, garantita anche ad opera del giudice;

–          il potere del magistrato di richiedere documenti ed atti utili per il giudizio;

–          la pubblicità delle udienze atta a garantire la trasparenza del processo tributario.

Considerando, infine, l’Inghilterra, si può osservare come il giusto processo trova diretta applicazione grazie all’Human Rights Act, ad eccezione dei casi in cui lo stesso entra in contrasto con le norme del diritto interno, per cui la Corte ne dichiara l’incompatibilità che implica la sua disapplicazione.

Alla luce di tale panoramica dei sistemi processuali tributari dei Paesi maggiormente rappresentativi dell’Unione Europea, si può osservare, con riferimento all’intensità ed al grado di applicazione del giusto processo al contenzioso tributario, che il nostro Paese è caratterizzato da “un’equità debole” favorevole all’Amministrazione finanziaria. Mentre il sistema tedesco è governato da “un’equità forte” che si basa soprattutto sulla figura del giudice tributario.

Paesi intermedi sono invece la Francia e l’Inghilterra. Nel primo, il sistema processuale tributario, come del resto anche quello italiano, è affetto da un vizio di parzialità strutturale. In Inghilterra, invece, l’equità processuale soffre del limite rinvenibile nella sua disapplicazione laddove essa entri in contrasto con le norme del diritto interno.

In definitiva, è urgente, entro giugno, anche alla luce della legge delega, riformare strutturalmente e processualmente il processo tributario, tenuto conto del mio progetto di legge, pubblicato sul mio sito (www.studiotributariovillani.it), che prende come riferimento la normativa tedesca sopra citata.

Maurizio Villani

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