Di seguito il testo:
Art.1 Definizioni
Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) «codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «gestore di posta elettronica certificata»: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «posta elettronica certificata (P.E.C.)»: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «ricevuta di accettazione»: è la ricevuta rilasciata al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) «ricevuta di avvenuta consegna»: è la ricevuta che fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
g) «sistema informativo del contenzioso tributario (S.I.Co.T.)»: sistema costituito dall’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativi all’amministrazione della giustizia tributaria;
h) «sistema documentale» si intende il sistema informatico in uso presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie che consente l’archiviazione e il richiamo dei documenti e delle ricevute trasmesse;
i) «Società Generale d’informatica Spa (Sogei)»: partner tecnologico del Ministero dell’economia e delle finanze;
j) «Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie»: uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano e Trento, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Art.2 Ambito di applicazione
Il presente decreto stabilisce le regole tecniche che permettono, nell’ambito del processo tributario, l’utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Art.3 Gestore della posta elettronica certificata delle Commissioni tributarie
Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie si avvalgono del servizio di posta elettronica certificata fornito dalla Sogei, gestore incluso nell’elenco pubblico di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Art.4 Comunicazione per via telematica
La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, da parte dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, avviene mediante la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al successivo articolo 5, di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico.
2. Lo schema del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e il formato del documento informatico in esso allegato di cui comma 1, sono individuati nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La comunicazione generata dal S.I.Co.T. viene protocollata in uscita dall’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria e trasmessa agli indirizzi di P.E.C. di cui all’articolo 5.
4. La comunicazione diretta agli enti impositori può essere fatta in forma cumulativa.
5. Nel caso in cui vengano generati avvisi di non accettazione, rilevazione di virus informatici e mancata consegna, di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, ovvero qualora l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria non ottenga alcuna ricevuta di avvenuta consegna, lo stesso provvede ad effettuare la comunicazione secondo le modalità disciplinate dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, in ogni altro caso di impossibilità di trasmettere la comunicazione con modalità telematiche.
Art.5 Indirizzo di P.E.C.
L’indirizzo di P.E.C. utilizzato dall’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per le comunicazioni di cui al presente decreto, è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’indirizzo di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per i soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l’indirizzo di P.E.C. deve coincidere con quello rilasciato ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, ovvero altro indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Per le società iscritte nel registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabile anche nel sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA) di cui all’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di garantire l’invio delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, in caso di omessa ovvero errata indicazione dell’indirizzo di P.E.C. negli atti difensivi delle parti, possono, altresì, utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del C.A.D.
5. Gli indirizzi di P.E.C. degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze «www.finanze.gov.it», oltre che nell’Indice PA.
Art.6 Variazioni di indirizzo di P.E.C.
La variazione dell’indirizzo di P.E.C. produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la parte può comunicare la variazione dell’indirizzo di P.E.C. mediante una dichiarazione anche cumulativa, diretta all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, indicando i ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi numeri di registro generale.
3. In luogo delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di semplificare la gestione automatizzata della variazione degli indirizzi di P.E.C. tra uffici della pubblica amministrazione, gli enti impositori possono comunicare detta variazione mediante una dichiarazione cumulativa, diretta all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente.
Art.7 Valore giuridico della comunicazione
La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D.
2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell’invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore.
Art.8 Modalità di archiviazione dei documenti trasmessi
Il sistema documentale degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie garantisce l’archiviazione, la riproduzione e la conservazione, di ogni dato, atto o documento connesso alle comunicazioni disciplinate dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.A.D.
Art.9 Adeguamento delle regole tecniche
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono adeguate le regole tecnico-operative all’evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il parere di DigitPA.
Art.10 Disposizioni finali
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle comunicazioni da inviare, successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.
2. Le parti, mediante un’apposita istanza, possono richiedere agli Uffici di segreteria di cui al comma 1 che le modalità di comunicazione di cui al presente decreto siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 6.
3. Con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attuate le disposizioni contenute nel presente decreto, comprese quelle previste dal comma 2 del presente articolo.
Art.11 Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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