Gli enti impositori e i professionisti preposti alla difesa del contribuente, hanno l’obbligo di notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e depositare tramite l’applicativo PTT gli atti e i documenti del processo tributario.
Gli elementi cardine della procedura, sono l’utilizzo della posta elettronica certificata per ogni atto del processo, la firma digitale, e la registrazione al PTT tramite il portale della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).
In casi particolari, la rigidità dell’obbligo, prevede un’eccezione se il presupposto ha carattere di straordinarietà, e il Presidente della Commissione Tributaria (o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il Collegio giudicante se la questione sorge in udienza), può autorizzare, con provvedimento motivato, che il deposito di atti avvenga con modalità diverse da quelle telematiche.
Obbligo processo tributario telematico: le eccezioni
L’obbligo non riguarda alcune tipologie di processi già avviati in forma “cartacea” al 1° luglio, che potranno proseguire senza l’utilizzo del canale telematico. Il riferimento va ai giudizi:
- già completamente instaurati al 1° luglio;
- con ricorso notificato alla controparte e costituzione già avvenuta in forma cartacea presso la commissione tributaria;
- con ricorsi parzialmente instaurati al 1° luglio, ossia notificati solo alla controparte, ma per i quali non è ancora stata effettuata la costituzione.
Cosa cambia dal 1° luglio 2019: le modifiche del Decreto fiscale
Il D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha recato importanti e significative modifiche al PTT.
La norma del decreto riguardante il PTT è sancita dall’articolo 16 (Giustizia tributaria digitale), e prevede alcune modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 sul processo tributario volte ad estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, ad agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, e a rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all’udienza pubblica.
Le modifiche introdotte agli articoli del citato decreto, prevedono:
- dal 1° luglio 2019, l’obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica;
- i difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione possono depositare in giudizio copie “analogiche” di atti originali in loro possesso o estrarre copie di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, attestandone la conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;
- le parti potranno formulare istanza di partecipazione all’udienza pubblica mediante un collegamento audiovisivo. Per la concreta applicazione di tale punto sono necessarie le regole tecnico-operative.
Non sono state previste modifiche all’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 del 31 dicembre 1992, questo prevede che se la controversia ha un valore fino a 3.000 euro, il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica. Il valore della lite è costituito dall’importo del tributo (senza considerare gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato). Se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Processo tributario telematico: da quando è in vigore
Il processo tributario telematico è operativo in tutta Italia già dal 15 luglio 2017, come disposto con il decreto del MEF del 15 dicembre 2016. Fino al primo luglio la notifica e il deposito telematico degli atti è stata una facoltà della parte in causa, e l’obbligo all’invio telematico ha riguardato le comunicazioni delle segreterie inerenti la data di udienza e del dispositivo della sentenza, effettuate utilizzando la casella PEC indicata dal difensore nel ricorso e nella nota di iscrizione al ruolo.
Adesso (dal 1° luglio 2019) l’obbligo del PTT interesserà i ricorsi, e gli appelli notificati alla controparte con riferimento ai quali le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici, dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.
=> Processo tributario telematico 2019: come notificare i ricorsi <=
Processo tributario telematico 2019: come registrarsi
Per effettuare il deposito del ricorso/appello, e degli altri atti processuali in modalità telematica, è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Per tale registrazione è indispensabile avere:
- la connessione a Internet;
- la firma digitale;
- la casella di Posta Elettronica Certificata (Pec).
In particolare l’applicazione del PTT consente di:
- costituirsi in giudizio telematicamente depositando il ricorso e la controdeduzione;
- depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- consultare il fascicolo processuale digitale ed estrarre liberamente copia degli atti.
Le modalità di registrazione variano in funzione del soggetto che la richiede. Per quanto riguarda i soggetti privati (persona fisica, società, ente e professionisti) e i dipendenti dei soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione) questi accedono al PTT previa registrazione.
Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato, viene inviato dall’ente di appartenenza al MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Sistema Informativo della Fiscalità, la richiesta di abilitazione, fornendo l’elenco dei propri dipendenti da abilitare ai servizi del PTT, e specificandone il ruolo.
Processo tributario telematico: il deposito degli atti
Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati, viene consigliato l’utilizzo del formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, come richiesto anche per il deposito dell’atto principale. Prima di apporre la firma digitale sul documento informatico da trasmettere tramite il PTT, è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, fatta eccezione per le ricevute di PEC in formato EML. Tutta la documentazione depositata deve essere firmata con firma digitale.
Il deposito telematico prevede la compilazione guidata di alcune schermate (nota di iscrizione a ruolo—NIR) e la trasmissione dei documenti firmati digitalmente. Il sistema fornisce una ricevuta di avvenuta accettazione (dopo verifiche preventive) e rilascia la ricevuta di deposito con l’indicazione del numero di RG a conclusione dei controlli effettuati successivamente alla trasmissione.
Consultazione fascicolo informatico
Nell’ambito del sistema informativo della giustizia tributaria, è stata rinnovata l’applicazione del “Telecontenzioso“, mediante la quale si accede alle informazioni sui ricorsi presentati, e sullo stato del processo. Dopo aver effettuato il deposito tramite “PTT”, permette di accedere al fascicolo processuale informatico e consultare tutti gli atti depositati dalle parti (es. ricorso, memorie, controdeduzioni) ed i provvedimenti emanati dal giudice (es. sentenze, ordinanze, decreti). Per ogni ricorso è possibile interrogare:
- i dati generali (esempio, numero della sezione della Commissione Tributaria a cui è stato assegnato);
- la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante;
- l’esito della controversia.
Pagamento del contributo unificato
Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato. Depositando il ricorso/appello con modalità telematica, il pagamento e l’attestazione del CUT possono avvenire con le seguenti modalità:
- per i pagamenti con il modello F23 o con versamento su c/c postale, la ricevuta dello stesso deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;
- in caso di pagamento presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e valori bollati il contrassegno acquistato deve essere apposto sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato, indicando i dati della commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, e le generalità delle altre parti. Il modello deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello;
- se il versamento viene effettuato tramite “PagoPA” , sistema raggiungibile dall’area riservata del PTT, non va prodotta alcuna ricevuta.
L’importanza della Posta elettronica certificata (Pec)
Nell’ambito del processo telematico, un ruolo fondamentale viene evidentemente svolto dalla posta elettronica certificata sia per le notifiche, che per le comunicazioni della commissione tributaria. L’articolo 18 del D.lgs 546/92 prevede espressamente che nel ricorso, o nel primo atto difensivo debba essere indicato l’indirizzo Pec del difensore.
Tale indicazione da riportare anche nella schermata in sede di costituzione in giudizio attraverso il portale Sigit, equivale al domicilio digitale eletto, valido per le comunicazioni e le notifiche nel processo. Nelle controversie in cui la parte sta in giudizio personalmente, il ricorrente ha facoltà di indicare un indirizzo di Pec presso cui ricevere le comunicazioni. Nel caso in cui non venga indicata la Pec del difensore, o il messaggio Pec non può essere consegnato per cause imputabili al destinatario, le relative comunicazioni saranno depositate nella segreteria della Commissione tributaria competente.
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Processo tributario telematico
A decorrere dal 1° luglio 2019 il Processo Tributario Telematico diventa un obbligo per i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato a decorrere da tale data. Pur costituendo il Processo Tributario Telematico una indubbia facilitazione per l’attività dei soggetti coinvolti, le sue regole di funzionamento non sono semplicissime. Obiettivo del presente volume è appunto quello di offrire una panoramica sul nuovo strumento e di fornire specifiche indicazioni applicative per chi debba servirsene, in modo da comprenderne rapidamente le metodologie e usufruire quanto prima delle agevolazioni di tempi e costi che la nuova soluzione può consentire.L’edizione tiene conto del decreto direttoriale 20 maggio 2019 del MEF, che ha istituito il Forum nazionale multilaterale sul processo tributario telematico, anch’esso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019.Eventuali aggiornamenti (qualora intervengano entro il 30 settembre 2019) potranno essere scaricati gratuitamente dal sito www.maggiolieditore.it, nella sezione “Cerca Aggiornamenti Volumi”.AVVERTENZAI contenuti di questo libro sono presenti anche in versione ebook sul portale www.fiscoetasse.comSERGIO MOGOROVICHDottore Commercialista in Gorizia, già vicepresidente della Commissione Nazionale di Studio dei Dottori Commercialisti per le imposte indirette, ha fatto parte del Gruppo Ristretto per lo Studio del “Contenzioso Tributario” del C.N.D.C.E.C. È autore di pubblicazioni specializzate in materia tributaria e collabora con importanti quotidiani e riviste del settore.
Sergio Mogorovich | 2019 Maggioli Editore
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