Il processo tributario telematico si allarga

Il processo tributario telematico diventa operativo in altre 6 Regioni.

Dopo le commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, nelle quali era stato introdotto in forma sperimentale dal 1° dicembre 2015 con il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, la procedura, sia pure in maniera graduale, si estende anche alle commissioni tributarie provinciali e regionali ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto.

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Processo tributario telematico: attivo da quando?

Il decreto 30 giugno 2016 del direttore generale delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016, n. 161, stabilisce che il processo tributario telematico venga attivato a decorrere:

  1. dal 15 ottobre 2016 per le commissioni tributarie provinciali e regionali dell’ Abruzzo e del Molise;
  2. dal 15 novembre 2016 per le commissioni tributarie provinciali e regionali del Piemonte e della Liguria;
  3. dal 15 novembre 2016 per le commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Emilia-Romagna e del Veneto.

Procedura telematica: un obbligo o una facoltà?

La procedura telematica non è un obbligo ma una facoltà. L’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”.

Va ricordato che il processo tributario telematico è una semplice procedura operativa e non un obbligo che coinvolge non soltanto gli atti e i provvedimenti del contenzioso tributario ma anche l’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, pertanto, non è una semplice procedura di natura amministrativa ma un vero è proprio atto di impugnazione per le controversie di valore (determinato considerando le sole imposte, ovvero le sanzioni se queste costituiscono l’unico addebito) non superiore a 20.000 euro.

Tale disposizione, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016, afferma a chiare lettere che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa”.

Tale facoltà, se esercitata in primo grado, costituisce un obbligo di adottare la procedura di processo tributario telematico per l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello, salvo il caso di sostituzione del difensore. Il procedimento può essere attivato già con l’istituto del reclamo-mediazione.

Come gestire online il contenzioso tributario?

Mediante l’intervento del S.I.Gi.T. i contribuenti, i difensori e gli enti impositori possono gestire on-line il contenzioso utilizzando la posta elettronica certificata per la notifica dei ricorsi e degli appelli e per il deposito degli altri atti processuali presso la commissione tributaria adita.  Non è diversamente stabilito, vanno osservate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Sergio Mogorovich

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