Processo penale: cosa cambia con la riforma

Sara Scapin 04/04/17
In data 12 marzo 2015 la Camera ha approvato in prima lettura il testo del disegno di legge di riforma del processo penale, ispirata sia da esigenze di svecchiamento e celerità del sistema penale, ma anche dal recepimento di quanto dettato in materia dall’Unione Europea.
Il progetto di riforma è stato però approvato da Senato con modifiche in data 15 marzo 2017. Il nuovo testo del provvedimento è adesso tornato alla Camera per l’approvazione definitiva, che si attende a breve.
Ecco una sintesi delle principali novità.

La prescrizione

La modifica più rilevante riguarda la modifica alla disciplina della prescrizione. Vengono anzitutto ampliati i casi di sospensione dei termini.
Per alcuni reati il termine di prescrizione viene aumentato della metà (in particolare ciò riguarda tutti i reati di corruzione di cui agli artt. da 318 a 322-bis, nonchè l’art. 640-bis c.p.).
Viene poi previsto che, a seguito della sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione venga sospeso fino al deposito della sentenza di appello (entro il limite massimo di 1 anno e 6 mesi). Allo stesso modo, la prescrizione viene sospesa, dopo la sentenza di condanna in appello, fino alla sentenza definitiva (sempre con il limite massimo di 1 anno e 6 mesi).
La nuova disciplina si applicherà, però, solo ai reati commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
È stabilito inoltre che, per alcuni gravi reati commessi a danno di minori, il termine di prescrizione dovrà decorrere dal compimento della maggiore età della vittima, a meno che l’azione penale non risulti essere stata esercitata in precedenza: in quest’ultimo caso, il termine di prescrizione decorrerà dal momento dell’acquisizione della notizia di reato.

Aumento delle sanzioni per determinati reati

La riforma inasprisce il quadro sanzionatorio di vari reati: in particolare ciò vale per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, per il furto in abitazione, lo scippo e la rapina.

Estinzione del reato per condotta riparatoria.
Con la novella legislativa sarà espressamente prevista la possibilità per il giudice di dichiarare l’estinzione di alcuni reati perseguibili a querela qualora l’imputato abbia tenuto una condotta riparatoria della sua azione criminale.

Le intercettazioni

La nuova riforma del codice penale inciderà pesantemente anche sul regime giuridico delle intercettazioni, materia che subirà una completa revisione.
In particolare, è sancito che non potranno essere divulgati i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti di reato.
Viene, inoltre, introdotta una nuova fattispecie di reato ad hoc per punire coloro che diffondono immagini o conversazioni telefoniche captate in maniera fraudolenta, nonché coloro che diffondono materiale raccolto mediante intercettazioni al solo scopo di danneggiare la reputazione dell’interessato.
Una apposita disciplina è dedicata poi alle intercettazioni effettuate con virus informatici (c.d. trojan): in tal caso ci si potrà avvalere di intercettazioni ambientali senza alcun limite solo per reati di mafia e terrorismo.

Le impugnazioni

La riforma stabilisce che l’impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione) potrà essere proposta personalmente dall’imputato.
Viene reintrodotto il concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008, inteso sempre quale accordo sulla rideterminazione della pena previa rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Tuttavia è anche stabilito che tale strumento non potrà mai essere utilizzato per reati sessuali e a danno di soggetti minori, e lo esclude anche per reati di mafia e terrorismo.
Quanto al ricorso per cassazione, vengono ampliati i casi in cui la Corte può annullare una sentenza senza rinvio.
La competenza per la rescissione del giudicato viene infine attribuita alle Corti di appello.

Sara Scapin

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