Processo amministrativo: novità su spese cautelari, udienza pubblica e ricorso incidentale negli appalti

Redazione 30/11/11
(continua da Codice del processo amministrativo:commento al decreto correttivo 195/2011)

Effetti della pronuncia sulle spese della fase cautelare rispetto alla decisione finale.

Un’altra novità – o meglio, una sorta di interpretazione autentica – riguarda l’articolo 57, in tema di spese del procedimento cautelare.

Il dubbio sorto all’indomani dall’entrata in vigore del Codice, che il correttivo dovrebbe aver risolto, riguardava le sorti della pronuncia cautelare relativa alla spese, in sede di definizione del giudizio.

Ora, in base alla nuova formulazione, è stato chiarito che la pronuncia sulle spese resa in sede cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, sia esso una sentenza o un decreto, o più in generale una pronunzia di rito; l’unico modo, dunque, in cui la condanna alle spese del cautelare può essere cancellata, o comunque modificata, consiste una una sentenza di merito che affronta espressamente la questione nella sua parte motiva.

Memorie, repliche e udienza di discussione.

Le modifiche apportate all’art. 72 – che lo scorso settembre aveva introdotto il triplo termine, computato a ritroso dall’udienza di discussione, per il deposito di documenti, memorie e repliche – mirano a chiarire i limiti delle repliche, sia nell’an che nel quomodo. Le repliche adesso si potranno depositare solo se sono state precedentemente depositati da controparte documenti o memorie; inoltre, anche in presenza di documenti e memorie avversarie, le repliche saranno ammissibili solo se riguardanti i medesimi contenuti.

Questa la lettera della norma, ma dalla sua ratio emerge un ulteriore limite all’ammissibilità delle repliche: non dovrebbe essere possibile, infatti, replicare a memorie meramente riassuntive degli scritti processuali precedenti, ai quali si dovrebbe fisiologicamente controdedurre entro e non oltre il termine di 30 giorni fissato per le memorie.

In teoria il passaggio normativo è corretto. In pratica, però, sarà sempre onere del Collegio leggersi per intero le repliche, senza farsi influenzare dai loro contenuti, al fine di valutarne l’ammissibilità, totale o parziale, dato che la cancelleria non può fare alcun tipo di filtro, come ad esempio avviene con l’inserimento nel fascicolo d’ufficio degli atti tardivi “in busta chiusa”.

Per quanto riguarda l’udienza di discussione, ne viene ribadita la sua pubblicità, ma come per il processo civile, la novella affida al presidente del collegio il potere di disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il ricorso incidentale in materia di appalti.

Il correttivo ha inoltre emendato quella che alcuni vedevano come un’evidente svista del legislatore delegato, altri come una precisa scelta di tutela della stazione appaltante e dell’impresa aggiudicataria.

In materia di appalti, i termini erano già tutti dimezzati: il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti dall’art. 120, tutti gli altri dall’art. 119 comma 2, rimanendo fuori solo il ricorso incidentale e l’appello contro le ordinanze cautelari.

In tal modo, anche nei giudizi in materia di appalti, il ricorso incidentale rimaneva assoggettato al termine generale di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale, di cui all’art. 42, così determinando un innegabile vantaggio per il controinteressato, che beneficiava di tempi più lunghi rispetto a quelli a disposizione del ricorrente in via principale.

Oggi, il nuovo comma 5 dell’art. 120 – dedicato, lo ricordiamo, proprio alle procedure di affidamento di appalti pubblici – accomuna espressamente il ricorso incidentale al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti, assoggettandolo al termine di 30 giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.

Va ricordata, tuttavia, la cogenza dell’art. 2 delle “ulteriori disposizioni transitorie”, secondo cui, per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti: in via analogica, dunque, si dovrebbe ritenere che qualora il termine di sessanta giorni sia già in corso il prossimo 8 dicembre, l’entrata in vigore del correttivo non potrà più mutare la sua durata.

Redazione

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