Processo amministrativo: la nuova condanna alle spese per lite temeraria

Redazione 07/12/11
Continua l’analisi delle novità più significative introdotte al codice del processo amministrativo dal decreto legislativo n. 195/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre scorso.

Dopo aver apprezzato il potenziamento delle comunicazioni telematiche tra TAR ed avvocati, ed aver elencato le novità su spese cautelari, udienza pubblica e ricorso incidentale negli appalti, trattiamo adesso la discutibile condanna alle spese in caso di lite temeraria.

Si tratta dell’unica modifica al Codice voluta dal Governo, originariamente assente nel testo prodotto dalla Commissione, e non è difficile comprenderne la ragione.

Il vecchio art. 26, comma 2, dava al giudice la facoltà di condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, in caso di decisione fondata su “ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati”.

Secondo la nuova formulazione della norma, adesso il giudice ha l’obbligo – non più la facoltà – di condannare d’ufficio la parte soccombente; affinchè scatti la condanna, non è più sufficiente una decisione fondata su “ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati”, ma è necessario che la parte soccombente abbia “agito o resistito temerariamente in giudizio”; inoltre, la sanzione pecuniaria non è più determinata in via equitativa, ma in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio; infine, la sanzione non è versata a favore di controparte, ma al bilancio dello Stato, per essere finalizzata al funzionamento della Giustizia Amministrativa.

La matrice governativa risulta evidente, se si considera che questa norma altro non è che l’estensione a tutti i giudizi amministrativi della disciplina introdotta con decreto legge n. 70 dello scorso maggio per i soli giudizi in materia di appalti pubblici. L’allora nuovo art. 246-bis del codice dei contratti pubblici – oggi evidentemente abrogato dal decreto correttivo – di diverso aveva solo due cose: come il vecchio art. 26 Cpa, la condanna era collegata a “ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati”; l’importo della sanzione non poteva superare il triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo.

In definitiva, in questo nuovo art. 26 Cpa, di buono c’è che la sanzione non è più ancorata a ragioni di diritto, che finivano per privilegiare insensatamente gli orientamenti giurisprudenziali dominanti, ma alla temerarietà vera e propria, come prevista dall’art. 96 cpc, fondata sulla mala fede o la colpa grave del soccombente, ovvero sulla sua “consapevolezza di essere nel torto”.

Quello che continua a non convincerci – già non ci convinceva a maggio dopo l’entrata in vigore del suddetto art. 246-bis CPP – è il malcelato tentativo di decongestionare i tribunali amministrativi caricando di costi l’azione giurisdizionale.

Costi che, peraltro, continuano a salire: proprio nella materia degli appalti, se prima la sanzione non poteva superare i 12.000 € (il triplo del CU previsto per il ricorso), dal 8 dicembre potrà arrivare anche a 20.000 € (il quintuplo del CU) !

Rimanendo in tema di contributo unificato, fortunatamente il correttivo non è intervenuto in alcun modo, lasciando immutate le vette già raggiunte, che non esagero a definire scandalose.

Peraltro, a questo punto c’è da tirare un sospiro di sollievo se pensiamo che l’aumento della metà per i giudizi di impugnazione e del doppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, disposto dalla legge di stabilità a partire dal prossimo gennaio, non riguarderà – almeno secondo noi – i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato (art. 13, comma 6bis, TU spese giustizia), ma “soltanto” i giudizi civili (art. 13, comma 1).

Redazione

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