Parliamo del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, concernente procedimenti che fanno parte delle attività professionali tecniche, svolte da professionisti iscritti negli albi professionali di architetti, chimici, ingegneri, geometri e periti industriali, ed anche negli appositi elenchi del Ministero dell’interno.
Il regolamento riguarda 80 delle 97 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982; per le 17 attività industriali a rischio di incidente rilevante permane l’obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto n. 334/99.
Sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 78 del 2010, il nuovo regolamento è stato emesso per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle PMI (piccole e medie imprese) attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, senza però ridurre i livelli di garanzia e di sicurezza.
Con le norme in vigore dal 7 ottobre, le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in tre categorie (A, B, C), sulla base:
• delle percentuali di rischio di incendio;
• della dimensione dell’impresa;
• del settore di attività;
• dell’esistenza di specifiche regole tecniche;
• delle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), viene presentata l’istanza ai Vigili del Fuoco, relativa a tutte le categorie precedentemente menzionate, con la relativa trasmissione della documentazione tecnica prevista dal d.lgs 139/2006, art 16; le specifiche modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare dovranno essere disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell’Interno.
Le attività di tipo A (a basso rischio) sono quelle che non provocano rischi significativi, e per esse non è più necessario il parere di conformità; sarà sufficiente la presentazione della Scia; eventuali controlli potrebbero essere effettuati a campione successivamente all’inizio dell’attività stessa, entro 60 giorni.
Le attività di tipo B sono attività con rischio medio per le quali la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione tecnica (il comando VVFF può richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza); anche in questo caso sono previsti controlli a campione entro 60 giorni dalla presentazione.
Le attività di tipo C sono quelle definite ad alto rischio, ed anche in quest’ultimo caso l’iter per la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio ricalca quanto specificato per le attività di tipo B; in questo caso però i controlli saranno effettuati per tutti (e non a campione come nel tipo B), sempre entro 60 giorni.
Nell’ipotesi in cui i controlli effettuati nelle 3 tipologie di attività accertino l’insussistenza delle condizioni di sicurezza, il Comando dei VVFF adotta il provvedimento di divieto prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato possa, entro 45 giorni, adeguare l’attività ai criteri di sicurezza antincendio. In caso di esito positivo della visita, per le attività di tipo A e B, viene rilasciata esclusivamente, su richiesta dell’interessato, copia del verbale di visita tecnica; nel caso delle attività di tipo C, entro 15 giorni dalla visita obbligatoria, che abbia avuto esito positivo, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento prevede inoltre, sempre in chiave di semplificazione, che per il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, il titolare delle attività dovrà produrre ai Vigili del fuoco una attestazione di conformità che affermi l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da eventuale documentazione tecnica; nell’ipotesi in cui siano state fatte delle modifiche all’attività, va invece ripresentata l’istanza, nei termini precedentemente descritti.
La recente tragedia nella fabbrica di fuochi d’artificio di Arpino è un triste segnale d’allarme sulla necessità di tenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza nei posti di lavoro, a maggior ragione nelle aziende con lavorazioni e materiali pericolosi, e di vigilare rigorosamente sull’applicazione dei provvedimenti normativi.
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