Il Decreto entra in vigore il prossimo 4 aprile 2013 (art. 7) e si applica agli impianti: (a) di nuova costruzione; (b) esistenti al 4 aprile 2013, qualora siano oggetto di modifiche sostanziali (art. 2, co. 1). Il punto 1.2 della regola tecnica specifica che per “modifiche sostanziali” si intendono la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
Il Decreto non si applica alle attività disciplinate da specifica normativa (indicata nell’art. 2). Tra le attività escluse segnalo quelle relative ad edifici: (a) di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (soggette al d.lgs. 418/1995); (b) storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (soggette al d.m. Beni Culturali n. 569/2002).
Come avvenuto in precedenti occasioni normative, infine, è probabile che prima dell’entrata in vigore del provvedimento il Ministero dell’Interno dirami una circolare applicativa del Decreto.
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