Prevenzione incendi, approvate le nuove regole tecniche

Andrea Ferruti 19/01/13
Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto ministeriale (Interno) 20 dicembre 2012 (d’ora in poi, per brevità, “Decreto”), con cui sono state approvate le nuove regole tecniche per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio ossia per “gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore” (cfr. punto 1.1 regola tecnica).

Il Decreto entra in vigore il prossimo 4 aprile 2013 (art. 7) e si applica agli impianti: (a) di nuova costruzione; (b) esistenti al 4 aprile 2013, qualora siano oggetto di modifiche sostanziali (art. 2, co. 1). Il punto 1.2 della regola tecnica specifica che per “modifiche sostanziali” si intendono la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.

Il Decreto non si applica alle attività disciplinate da specifica normativa (indicata nell’art. 2). Tra le attività escluse segnalo quelle relative ad edifici: (a) di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (soggette al d.lgs. 418/1995); (b) storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (soggette al d.m. Beni Culturali n. 569/2002).

Come avvenuto in precedenti occasioni normative, infine, è probabile che prima dell’entrata in vigore del provvedimento il Ministero dell’Interno dirami una circolare applicativa del Decreto.

Andrea Ferruti

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