- La regola generale
Come regola generale, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, terzo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633); tuttavia, se anteriormente è emessa la fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento (quarto comma).
Invece, per le cessioni di beni mobili rileva il momento di consegna o spedizione e per quelle di beni immobili rileva la data della stipulazione, salvo il caso in cui gli effetti traslativi su producano posteriormente.
Prima di procedere oltre, va ricordato che i consorzi di bonifica sono classificati come enti pubblici economici e fiscalmente come enti non commerciali con personalità giuridica pubblica, limitatamente all’attività istituzionale. Tuttavia, ai fini dell’IVA la normativa sugli enti pubblici territoriali è differenziata relativamente ai consorzi.
- L’IVA “in sospensione”
Ai sensi dell’art. 6, quinto comma, l’IVA è esigibile nel momento in cui avviene il pagamento (anche se la fattura è emessa con l’addebito dell’IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte soltanto nei confronti:
a) dello Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
b) di enti pubblici territoriali e dei consorzi da essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della L. 8/6/1990, n. 142 (attualmente artt. 2, comma 2, e 31 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);
c) di CCIAA;
d) di istituti universitari;
e) di unità sanitarie locali, di enti ospedalieri e di enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
f) di enti pubblici di assistenza e beneficienza e di enti di previdenza.
In sintesi, il consorzio di bonifica quando un’impresa o un professionista effettua cessioni di beni e/o prestazioni di servizi attratte nell’ambito dell’IVA a favore di uno dei suddetti soggetti, emette la fattura con addebito dell’IVA, che diverrà esigibile (e quindi da versare) al momento in cui avverrà l’incasso del credito.
- Il versamento dell’IVA fatto dall’ente pubblico dal 1/1/2015
A decorrere dal 1/1/2015, per effetto dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (introdotto con l’art. 1, comma 629, della L. 23/12/2014, n. 190) l’ente pubblico esegue il pagamento del corrispettivo al fornitore dei beni e/o prestatore di servizi e dell’IVA dovuta sulla fattura liquidata direttamente all’Agenzia delle entrate. Questa regola si applica anche per le operazioni indicate all’art. 6, quarto comma (per le quali l’IVA viene trattenuta e versata direttamente dall’ente), salvo che per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (ad esempio, le parcelle dei professionisti per le quali l’ente esegue il pagamento operando la sola ritenuta Irpef del 20% sul compenso).
Questa procedura va seguita soltanto in presenza delle seguenti condizioni:
- l’acquirente i beni o il committente il servizio è uno dei seguenti soggetti:
a) lo Stato o un organo dello Stato ancorché dotato di personalità giuridica;
b) un ente pubblico territoriali o un consorzio tra enti pubblici territoriali costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
c) una CCIAA;
d) un istituto universitario;
e) un’azienda sanitaria locale o un ente ospedaliero;
f) un ente pubblico di assistenza e beneficienza;
g) un ente di previdenza.
- tali soggetti non sono debitori d’imposta ai fini dell’IVA, cioè la norma si applica solo limitatamente all’attività istituzionale.
- La fattura elettronica
L’art. 1, comma 209, della L. 24/12/2007, n. 244, obbliga a formare, trasmettere, conservare e archiviare esclusivamente in forma elettronica le fatture emesse nei rapporti:
a) con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della L. 31/12/2009, n. 196;
b) con le amministrazioni autonome.
Il D.M. 3/4/2013, n. 55, di attuazione ha disposto che la normativa abbia attuazione come segue:
a) dal 6/6/2014, per le fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali e Enti nazionali di previdenza e assistenza individuati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31/12/2009, n. 196, pubblicato dall’ISTAT ogni anno (da ultimo, pubblicato il 10/9/2014);
b) dal 31/3/2015, per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) (nonché per le fatture emesse da non residenti e per le fatture già trasmesse in via telematica relative al pagamento di entrate oggetto di versamento unificato di cui al D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, e del servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 22/7/1998, n. 322).
Il consorzio è escluso da tale obbligo salvo il caso in cui effettui operazioni nei confronti dei suddetti soggetti i quali devono fornire il codice IPA (consultabile sul sito www.indicepa.gov.it) da inserire nella fattura emessa elettronicamente.
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