Con il Decreto lavoro 2023 arrivano importanti novità per le prestazioni occasionali nel turismo.
Il dl 4 maggio 2023 numero 48, come si comprende già dal titolo “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, contiene numerose novità per aziende e dipendenti. Si pensi all’aumento dell’esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, all’introduzione di nuovi incentivi all’occupazione giovanile, oltre che alla detassazione del lavoro notturno nel turismo e all’innalzamento della soglia di esenzione da contributi e tasse per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.
Non manca poi un ritocco alla disciplina delle prestazioni occasionali, in particolare per quanto riguarda determinati settori economici, i quali possono beneficiare di una serie di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria, soprattutto in termini di compensi e limiti dimensionali applicati agli utilizzatori.
Analizziamo queste ultime novità in dettaglio.
Indice
Prestazioni occasionali nel turismo: in quali settori operano le deroghe
Le disposizioni del D.L. Lavoro si limitano alle fattispecie di utilizzo delle prestazioni occasionali nel turismo, nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.
Sul punto, si legge nel Dossier di Camera e Senato del 22 giugno scorso, le disposizioni derogatorie sono giustificate dal fatto che “le aziende hanno l’esigenza di assumere il personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera”.
Prestazioni occasionali nel turismo: tetto dei compensi a 15mila euro
L’articolo 37, comma 1, lettera a) del Decreto numero 48/2023, per le prestazioni occasionali nel turismo nei settori citati, eleva da 10 mila a 15 mila euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei lavoratori occasionali utilizzati dal medesimo.
Restano comunque fermi gli altri limiti generali imposti alle prestazioni occasionali:
- 5.000,00 euro annui per i compensi spettanti a ciascun prestatore da parte della totalità degli utilizzatori;
- 2.500,00 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Si ricorda che, in caso di superamento della soglia appena citata, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, nonché del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Prestazioni occasionali nel turismo: limite di 25 dipendenti
Sempre per gli utilizzatori che operano nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, oltre alla deroga sul tetto ai compensi l’articolo 37, comma 1, lettera b) contempla un’altra disposizione speciale, questa volta sul numero massimo di lavoratori alle dipendenze dell’utilizzatore.
Vengono infatti escluse dal ricorso alle prestazioni occasionali soltanto le realtà con un numero di dipendenti (a tempo indeterminato) superiore a 25.
Ricordiamo che la disciplina ordinaria stabilisce che sono esclusi dal ricorso alle prestazioni in parola gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Prestazioni occasionali nel turismo: le novità della conversione in legge
Nel percorso di conversione in legge sono state aggiunte due lettere a-bis) e b-bis) all’articolo 37, comma 1. Nello specifico si contemplano nuove possibilità per l’acquisto del Libretto di famiglia.
Quest’ultimo, ricordiamolo è un libretto nominativo prefinanziato, necessario per remunerare le prestazioni occasionali rese in favore dell’utilizzatore nell’ambito di:
- Piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- Assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, malate o con disabilità;
- Insegnamento privato supplementare.
Acquisto del Libretto famiglia
L’acquisto del Libretto famiglia può avvenire:
- Tramite l’apposita piattaforma telematica, disponibile collegandosi a “inps.it – Lavoro – Prestazioni di lavoro occasionale: libretto famiglia”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- Presso gli uffici postali.
Grazie al D.L. Lavoro si aggiunge un terzo canale di acquisto, rappresentato dalle rivendite di generi di monopolio (articolo 37, comma 1, lettera a-bis).
La seconda disposizione introdotta in sede di conversione in legge, è contenuta all’articolo 37, comma 1, lettera b-bis) e riguarda la liquidazione dei compensi ai prestatori. Per il pagamento delle prestazioni occasionali l’Inps provvede nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori (articolo 19, Decreto – legge 24 aprile 2017 numero 50).
L’accredito degli importi ai prestatori avviene il giorno 15 del mese successivo a mezzo bonifico su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del lavoratore ovvero, in mancanza del conto, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (in tal caso gli oneri del pagamento del compenso sono a carico del prestatore).
A richiesta del prestatore, prosegue la norma, espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che con le modalità sopra citate, il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale.
Ed è qui che interviene la modifica inserita in sede di conversione in legge del D.L. Lavoro. Infatti, oltre al pagamento presso gli uffici postali, il pagamento può avvenire altresì presso le rivendite di generi di monopolio.
Si ricorda che il pagamento avviene previa generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica:
- Le parti;
- Il luogo;
- La durata della prestazione;
- L’importo del corrispettivo.
Sempre attraverso l’apposita piattaforma telematica l’Inps provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore, nonché al trasferimento all’Inail, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
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