Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo tetto ai compensi
Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo limite dimensionale per professionisti e imprese
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19, Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Prestazioni di lavoro occasionale: rivoluzionato il settore agricolo
- Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, nonché percettori di NASpI o DIS-COLL;
- Percettori ammortizzatori sociali o Reddito di cittadinanza;
- Pensionati di vecchiaia o anzianità;
- Giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
- Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
- Le disposizioni di cui al comma 16, articolo 54-bis comportando, di conseguenza, che anche nel settore agricolo opera la misura minima oraria del compenso pari a 9 euro;
- Il riferimento all’imprenditore agricolo contenuto nel comma 17, lettera d) dello stesso articolo 54-bis.
- L’utilizzatore non ha più l’obbligo di segnalare sulla piattaforma telematica Inps che trattasi di imprenditore agricolo;
- Sempre l’imprenditore agricolo non è tenuto a precisare nella comunicazione obbligatoria di rispettare il regime dei compensi, riservato al settore agricolo.
Prestazioni di lavoro occasionale: come funziona il nuovo contratto per il settore agricolo
- Sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
- Non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile;
- Sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
- Utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole;
- Computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Prestazioni di lavoro occasionale: sanzioni
- Superamento del limite di durata di quarantacinque giorni, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della Manovra 2023, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, a meno che la violazione non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
Prestazioni di lavoro occasionale: il comunicato Inps
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