- online, sul portale dell’INPS, nella sezione “Domande di Pensione”. Per l’inoltro della domanda, il cittadino deve munirsi di credenziali di accesso, quali PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica 3.0. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”;
- servizi offerti dal Patronato;
- servizi offerti da soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS;
- servizi offerti dal Contact center.
Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 3227 del 4 settembre 2020.
Prepensionamento lavoratori poligrafici 2020: i vantaggi
L’art. 1, co. 500 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto importanti disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In particolare, la disposizione normativa prevede che – limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’art. 25-bis, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 148/2015.
L’INPS, a tal fine, provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai predetti soggetti secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Prepensionamento lavoratori poligrafici 2020: chi può accedere
L’agevolazione previdenziale trova applicazione nei confronti dei lavoratori poligrafici dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In particolare, riguarda tutti coloro che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.
Possono accedere al prepensionamento:
- i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende che sono state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di “riorganizzazione aziendale” in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.
Restano, pertanto, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di crisi aziendali e contratti di solidarietà.
Da notare, altresì, che i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro.
Prepensionamento lavoratori poligrafici 2020: i requisiti
I lavoratori che si trovano nelle predette condizioni hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Da notare che il requisito contributivo deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Ai fini del perfezionamento del predetto requisito vanno considerati tutti i contributi accreditati e quindi anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il raggiungimento del requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338/1962, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della citata rendita.
Prepensionamento lavoratori poligrafici 2020: come fare domanda
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di CIGS. Deve essere inoltrata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164, da rete mobile, ovvero tramite gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda, contenente l’indicazione della data dell’accordo di procedura, deve essere corredata:
- dalla dichiarazione, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro al prepensionamento;
- dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;
- dalla data di sottoscrizione dell’accordo di procedura;
- dagli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.
Nel caso in cui alla data della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, l’interessato, ai fini del riconoscimento della pensione a decorrere dal mese successivo a quello della domanda, deve integrare la stessa con l’indicazione degli estremi di tale decreto.
Le Strutture territoriali INPS devono tenere in evidenza le domande in questione, procedendo alla liquidazione della prestazione solo quando la domanda risulti completa.
Prepensionamento lavoratori poligrafici 2020: cosa verificare
L’INPS, ai fini dell’istruttoria delle domande di prepensionamento, devono verificare che:
- l’impresa abbia presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’art. 25-bis, co. 3, lett. a), del D.Lgs n. 148/2015, nonché la data dell’accordo in forza del quale è stato emanato il decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale;
- il lavoratore sia beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale e che rientri tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro al prepensionamento;
- sia stato emanato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- il lavoratore sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensione dei lavoratori dipendenti;
- il lavoratore abbia esercitato la facoltà per il prepensionamento nei termini prescritti;
- il lavoratore rientri negli elenchi resi noti all’esito della procedura di monitoraggio.
Infine, le Strutture territoriali INPS dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica “prepensionamento.editoria@inps.it” l’avvenuta liquidazione della pensione.
Prepensionamento lavoratori poligrafici 2020: gestione delle istanze
Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i prodotti di domanda pensione anticipata:
- “Prepensionamento Editoria”;
- “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”;
indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’art., 1 co. 500, della L. n. 160/2019, le relative domande dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto. Allo stesso modo si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte.
Si ricorda che l’accesso al beneficio avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa.
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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali.
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