Premio 100 euro dipendenti in sede: scadenza vicina, modalità pagamento e conguaglio

Si avvicina il conguaglio di fine anno, anche per il bonus covid da 100 euro per i lavoratori che hanno lavorato in azienda

Paolo Ballanti 10/12/20
Il conguaglio di fine anno è l’ultimo momento utile per erogare il premio 100 euro introdotto dal Decreto Cura Italia per i lavoratori che a marzo 2020 hanno prestato attività in sede.

Di norma le aziende effettuano il conguaglio con la busta paga di dicembre. Questo significa che, al massimo nel mese di gennaio, chi non ha ancora ricevuto il premio lo vedrà esposto in busta paga.

L’importo non sarà tuttavia uguale per tutti, dal momento che non si considerano i giorni di assenza nonché quelli prestati in regime di lavoro agile o telelavoro.

Analizziamo la disciplina nel dettaglio.

Premio 100 euro lavoratori in sede: requisiti

Il premio, introdotto dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, è diretto ai titolari di redditi di lavoro dipendente con esclusione di redditi da pensione, lavoro autonomo o assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Non possono pertanto ricevere i 100 euro coloro che sono in forza in azienda come tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi o partite IVA.

All’interno della platea dei lavoratori dipendenti, la misura è riservata soltanto a coloro che nel 2019 hanno ricevuto compensi da lavoro dipendente non superiori a 40 mila euro, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata (ad esempio TFR) o all’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato.

Per i lavoratori che nel 2019 sono stati in forza presso un’azienda diversa da quella che procede all’erogazione è opportuno, da parte di quest’ultima, farsi rilasciare un’autocertificazione firmata dal dipendente in cui questi attesta l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno.

>> Bonus 100 euro dipendenti: a chi spetta, calcolo, importi, esempi

Premio 100 euro lavoratori in sede: tempi di erogazione

Come anticipato, la liquidazione del premio è stata prevista a decorrere dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e sino all’effettuazione del conguaglio di fine anno.

Questo significa che l’ultima busta paga in cui poter corrispondere il premio è quella dove l’azienda confronta le imposte trattenute nell’anno ai propri dipendenti con quelle effettivamente previste. L’operazione in questione prende appunto il nome di “conguaglio di fine anno”, da effettuarsi obbligatoriamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo quello di erogazione dei compensi.

Di norma, il conguaglio interessa le buste paga di dicembre. Pertanto saranno queste ultime a dover obbligatoriamente ospitare il premio da 100 euro.

Naturalmente sono esclusi dall’obbligo tutti quei sostituti d’imposta che hanno già liquidato le somme agli aventi diritto.

Premio 100 euro: per quali giorni spetta

L’importo pieno del premio è come noto pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni svolti in sede nel mese di marzo 2020. In pratica si devono considerare i giorni / ore totalizzati dal dipendente presso l’unità produttiva che gli è stata assegnata in sede di assunzione o successivamente variata.

Le seguenti casistiche sono equiparate ai periodi svolti in sede:

  • Trasferta di lavoro in Italia o all’estero;
  • Distacco nazionale o transnazionale;
  • Lavoro svolto in una unità produttiva o sede diversa da quella assegnata.

Al contrario, il conteggio del premio non può tener conto di:

  • Attività lavorativa svolta in regime di telelavoro o smart working;
  • Ferie;
  • Maternità;
  • Malattia;
  • Infortunio;
  • Donazione sangue;
  • Permessi 104;
  • Congedi retribuiti e non;
  • Permessi;
  • Aspettative;
  • Assenze giustificate o ingiustificate.

Da ultimo, tutto quanto non rientra nell’elenco appena citato ma è da considerarsi come “assenza” non può essere conteggiato tra i giorni / ore per le quali spetta il premio.

>> Bonus 100 euro dipendenti: calcolo giorni lavorati, part time, full time

Premio 100 euro lavoratori in sede: come si calcola

Due sono i criteri ammessi dall’Agenzia entrate con cui si può determinare il premio:

  • Il calcolo “a giorni”;
  • Il calcolo “a ore”.

Vediamoli nel dettaglio.

Nel calcolo a giorni è necessario considerare:

  • I giorni lavorati a marzo al netto di quelli svolti in smart working, telelavoro ovvero quelli in cui il dipendente era assente;
  • I giorni lavorabili a marzo in base all’orario definito nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intervenute.

ESEMPIO. 

Ipotizziamo il caso di Caio assunto a tempo pieno con orario quaranta ore settimanali distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì.

I giorni lavorabili a marzo sono ventidue mentre quelli lavorati (il dipendente si è assentato in malattia) sono quindici.

A questo punto è sufficiente dividere l’ammontare del premio per ventidue e successivamente moltiplicare il risultato per i giorni lavorati:

(100/22) * 15 = 68,18 euro importo del premio spettante a Caio.

Il calcolo “ad ore” è simile, cambiano solo gli elementi da inserire nella formula, in questo caso rappresentati da:

  • Ore lavorabili a marzo;
  • Ore lavorate a marzo.

Consideriamo sempre l’esempio di Caio, assunto full-time quaranta ore settimanali. I valori da utilizzare nella formula sono:

(Importo del premio 100 euro / 176 ore lavorabili a marzo) * 120 ore lavorate a marzo = 68,18 euro importo del premio spettante a Caio.

La scelta sulla metodologia di calcolo da adottare spetta all’azienda.

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Premio 100 euro per dipendenti part-time

Nulla cambia se i dipendenti aventi diritto al premio hanno un orario di lavoro part-time. A questi spetta teoricamente l’importo pieno, da riproporzionare in base ai calcoli spiegati nel paragrafo precedente.

Premio 100 euro per assunti e cessati

In presenza di dipendenti assunti o cessati nel mese di marzo, il calcolo del premio dev’essere effettuato considerando:

  • I giorni o le ore lavorabili come se fossero stati in forza per tutto il mese di marzo;
  • I giorni o le ore effettivamente lavorate al netto di assenze e smart working.

Premio 100 euro: come viene pagato

Il premio, una volta calcolato, dev’essere corrisposto in busta paga da parte dell’azienda – sostituto d’imposta che lo recupererà in sede di versamento di imposte e contributi con modello F24 (codice tributo 1699).

L’importo corrisposto in busta paga non è soggetto a trattenute per contributi INPS o tassazione IRPEF.

Libri utili:

 

(Foto di copertina Pixabay.it)

Paolo Ballanti

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