Precari della pubblica amministrazione: pericolo di licenziamento silente

Dario Di Maria 19/04/13
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Per i precari della pubblica amministrazione – P.A. (co.co.co, consulenti prorogati da anni, contratti a termine, interinali, sia degli enti pubblici che delle società controllate) ci sono delle scadenze che si avvicinano e delle novità che avanzano:

1. il 31 luglio scade la proroga dei contratti dei precari della P.A. e quindi il limite di 36 mesi complessivi non è più derogabile;

2. i costi per i contratti “flessibili” (co.co.co., a termine e interinali) non possono essere più del 50% di quelli del 2009.

3. i costi per consulenze non possono essere più del 20% di quelle del 2009;

4. le consulenze non possono essere prorogate senza un nuovo avviso.

Ma ci sono anche delle esenzioni e delle novità:

1. gli incarichi a termine dei dirigenti e i contratti interinali non incontrano il limite dei 36 mesi;

2. agli interinali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni non si applica il limite di spesa del 50% dell’anno 2009;

Per valutare l’impatto riferiamo alcuni numeri delle rilevazioni del conto annuale per l’anno 2011 (Ragioneria Generale dello Stato, Analisi di alcuni dati del conto annuale del periodo 2007-2011, Gennaio 2013).
I lavoratori precari nella P.A. nel 2011 sono stati 113.811 (unità annue di tempo determinato, formazione e lavoro, interinali e LSU).
Se a questi aggiungiamo l’”Altro personale” dei comparti Scuola, AFAM, Corpi di Polizia e Forze Armate, arriviamo all’imbarazzante cifra di 301.075unità di personale. Nell’Altro Personale sono considerate alcune particolari figure professionali che hanno rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, come i supplenti della Scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e il personale disciplinato da norme di diritto pubblico (ad esempio: contrattisti, volontari e allievi delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, e dei Vigili del Fuoco). La RGS specifica, però, che l’Altro personale segue logiche diverse dai “precari” ordinari, ed in effetti spesso vi sono normative specifiche. Quindi nella nostra analisi non saranno conteggiati.
La spesa per i 113.811 (esclusi contributi a carico dell’amministrazione ed IRAP) ammonta a 3377,49 M/euro (cioè oltre tre miliardi e trecento milioni).
I contratti di co.co.co. sono stati nel 2011 42.409, per una spesa di 436,81 M/euro. Le consulenze hanno registrato un numero di contratti di 75.306, per una spesa di 554,04 M/euro.
In totale, tra consulenti e precari, saremmo di fronte ad una platea di oltre 231.000 contratti, e una somma di oltre 4.368 M/euro, all’incirca mezzo punto di PIL.

Vediamo uno per uno limiti di finanza pubblica.

 1. Il 31 luglio scade la proroga dei contratti precari della P.A..

La legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 400) ha previsto che, nelle more della definizione di modalità e tempi per l’applicazione della riforma Fornero alla P.A., le amministrazioni pubbliche […] possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, […] fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Il citato articolo 5 prevede che “un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo’ essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”

 Quindi le PP.AA. che si sono avvalsi di questa facoltà, non possono prorogare più i contratti a termine che hanno superato il limite dei 36 mesi.

2. I costi per i contratti “flessibili” (co.co.co., a termine e interinali) non possono essere più del 50% di quelli del 2009.

Il decreto “Tremonti” (art. 9 co. 28 DL 78/2010) ha stabilito che “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, […] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009 […]
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
A livello di aggregato, la spesa del 2011 rispetto a quella del 2009 per i co.co.co. è stata ridotta del 25,8%, per gli interinali del 17%, per gli LSU del 18%, per i contratti a termine del 3%, per i contratti di formazione e lavoro dell’85%.
Quindi vi è da aspettarsi una ulteriore tendenziale riduzione per il raggiungimento dell’obiettivo del -50%.

 3. I costi per consulenze non possono essere più del 20% di quelle del 2009.

Il decreto “Tremonti” (Art. 6 co. 7 DL 78/2010) ha stabilito che “a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, […] sostenuta dalle pubbliche amministrazioni […], non puo’ essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.”
A livello di aggregato di spesa, si è registrato nel 2011 rispetto al 2009 un -8,3%.
Quindi anche qui vi è da aspettarsi una ulteriore tendenziale riduzione per il raggiungimento dell’obiettivo del 20% (-80%).

4. Le consulenze non possono essere prorogate senza una nuova procedura comparativa.

Secondo la novella introdotta sempre dalla legge di stabilità 2013 (art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001),per le consulenze “non e’ ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario e’ consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Senza considerare che “il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.
Inoltre (dalla stessa legge) è stata pure abrogata la residua possibilità, in presenza di eventi straordinari, di affidare incarichi di consulenze in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente.
Quindi tutte le PP.AA. per gli incarichi con scadenza successiva al 1° gennaio 2013, devono avviare una nuova procedura comparativa.

Ma ci sono anche alcune novità.

1. Con nota prot. n. 2937 del 21/03/2013 l’Aran, facendo seguito a nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13253 del 19/03/2013, ha precisato che i contratti del personale dirigente non incontrano il limite dei 36 mesi, e possono essere rinnovati senza attendere l’intervallo previsto ordinariamente per i contratti a termine. Inoltre la Corte di Giustizia Europea, con sentenza dell’11/04/2013, ha stabilito che la direttiva 1999/70/CE del Consiglio sul lavoro a tempo determinato non si applica né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice.

2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 13354 del 19/03/2013, ha precisato che per le società di diritto privato controllate dalle PP.AA., il limite della spesa del 50% rispetto al 2009, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro.

Quindi, avuto riguardo a questi numeri e a questi vincoli di finanza pubblica, ci potremmo trovare di fronte al più grande licenziamento “silente” della Pubblica Amministrazione, operato con il mancato rinnovo di contratti flessibili e incarichi esterni.

 

Dario Di Maria

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