Berlusconi ne ha parlato l’altro giorno a Lampedusa, prendendola ad esempio, per i bellissimi colori delle case (qui il video).
La signora S. non era residente a Portofino, ma asseriva di abitare lì stabilmente con la sorella, titolare di alloggio di edilizia residenziale pubblica. Alla morte della sorella ha dovuto rilasciare l’immobile.
Ha impugnato, prima al Tar Liguria e poi al Consiglio di Stato, l’ordinanza di rilascio, ma il ricorso è stato respinto.
Osserva il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 28 marzo scorso, che “la convivenza stabile e la residenza anagrafica vanno tenute ben distinte”.
La sentenza spiega, che:
“E’ vero che la residenza di una persona può essere provata con ogni mezzo ‘purchè idoneo a dimostrare la volontaria ed abituale dimora di un soggetto in un luogo diverso’.
E tuttavia, nella normativa ligure, la residenza non rileva in sé bensì come indice della stabile convivenza tra l’assegnatario e il collaterale fino al terzo grado, da valere nel caso di richiesta di subentro nel contratto di locazione.
Convivenza stabile e residenza anagrafica sono e vanno quindi tenute distinte.
La norma regionale ha una finalità antielusiva, e tale finalità viene perseguita ponendo a carico del ‘collaterale’ che utilizza l’alloggio insieme con l’assegnatario, l’onere di formalizzare tale sua condizione attraverso il certificato di residenza anagrafica.
Ciò evidentemente consente all’Amministrazione di verificare ex ante l’eventuale esistenza e persistenza della condizione di convivenza stabile nel biennio, in caso di successiva morte dell’assegnatario/a a cui potrebbe seguire la successiva richiesta di subentro del ‘collaterale’.
La finalità della certificazione relativa alla residenza anagrafica è quindi quella di favorire l’azione di controllo dell’Amministrazione al fine di prevenire domande illegittime di voltura dell’alloggio di e.r.p.
Cosicché nella ratio della norma in commento, la convivenza stabile si presume solo se risulta che vi sia la residenza anagrafica del “collaterale” nel biennio antecedente al decesso dell’assegnatario.
Sarà poi onere dell’Amministrazione provare che non v’è stata convivenza stabile , nonostante il certificato di residenza anagrafica.
Né, di conseguenza, la convivenza stabile, in assenza della residenza anagrafica, può essere provata ex post dal collaterale, cioè dopo la morte dell’assegnatario dell’alloggio di e.r.p. nel quale intenda subentrare, imponendo la norma quale condizione al subentro la possibilità che l’Amministrazione avrebbe potuto verificare ex ante tale convivenza.
Il certificato di residenza anagrafica, in relazione alla sua rilavata finalità strumentale, è senza equipollenti o quanto meno tale è stato ritenuto dal legislatore regionale la cui prescrizione appare non solo non illogica ma neppure sindacabile.
A nulla può quindi giovare il richiamato orientamento giurisprudenziale effettuato dall’appellante, posto che ove esso dovesse trovare applicazione, nei casi come quello in esame, sarebbe fonte di frequente contenzioso relativo alla condizione della convivenza stabile, che la norma regionale commentata ha invece inteso evitare” (sentenza della sezione IV, presidente Anna Leoni, estensore Sandro Aureli).
[Foto di Aloa, da Flickr]
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