In via preliminare, va chiarito che ogni considerazione si basa, almeno per ora, sul contenuto del comunicato della Corte e che ogni valutazione più approfondita dovrà attendere il momento in cui verranno depositate le motivazioni della pronuncia. Ora, sebbene da più parti, già al momento dell’instaurazione del giudizio in via incidentale da parte della Corte di Cassazione, erano stati avanzati dei dubbi circa la rilevanza della questione di legittimità – la cui assenza avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità – la Consulta, invece, l’ha ritenuta sussistente entrando così nel merito della questione sottopostale.
Il giudice delle leggi non ha dichiarato incostituzionale l’intera legge elettorale, ma due suoi aspetti: 1) l’assegnazione di un premio di maggioranza sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione; 2) la presentazione di liste elettorali “bloccate”, che non consentono all’elettore di esprimere una preferenza.
In attesa di studiare in modo scientifico ed approfondito le motivazioni, va osservato come la Costituzione vigente, dopo un lungo ed animato dibattito in Assemblea Costituente conclusosi con l’ordine del giorno Giolitti del 23 settembre 1947, non contiene espressamente principi in materia di legge elettorale, sebbene, secondo alcuni costituzionalisti (Carlo Lavagna), da alcune disposizioni della Carta si sarebbero potuti ricavare alcuni principi in base ai quali valutare la conformità a Costituzione di una legge elettorale. In particolare, si affermava che leggi elettorali proporzionali erano “sostanzialmente conformi, anche se suscettibili di perfezionamento, ai princìpi costituzionali in materia”, che sarebbe stata incostituzionale una legge che fosse ispirata al sistema uninominale puro e semplice, e che un premio di maggioranza, purché non fosse troppo ampio o attribuito a maggioranze troppo relative, potesse invece essere compatibile con la Carta. Sarà, dunque, interessante, attraverso la lettura delle motivazioni, capire se la Corte ha imboccato questa via per diverso tempo rimasta minoritaria, oppure se la sua è stata una sentenza “creatrice” tale da sindacare opzioni e scelte politiche proprie del legislatore statale.
Resta da capire, ora, le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità sul Parlamento attualmente in carica dopo le elezioni dello scorso febbraio. Infatti, com’è noto, le sentenze di annullamento hanno effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti già chiusi, esauriti.
Nello scarno comunicato stampa, la Corte si è preoccupata di precisare che “resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali”, quasi a voler precisare che il Parlamento oggi è ancora legittimato ad operare.
Il problema – certamente inedito – resta aperto e necessita di indispensabili approfondimenti scientifici. Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione – dopo il deposito delle motivazioni – nella Gazzetta Ufficiale, le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere effetti e, pur ammesso il principio che risulta “esaurito” l’effetto di elezione degli attuali Parlamentari, è chiaro che per il futuro la norma non può avere più applicazione.
Si tratta di un punto di notevole importanza: il Regolamento della Camera prevede ad esempio diciotto mesi per la convalida degli eletti; sono numerose le procedure di convalida non ancora ultimate. Si pone evidentemente il dubbio della legittimità di convalide disposte dopo la pubblicazione della sentenza. Inoltre, in caso di dimissioni o cessazioni dalla carica di Parlamentari risulta problematico procedere alla surroga applicando norme incostituzionali, con la conseguente impossibilità di costituire nella sua interezza la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica.
In generale una riflessione, di carattere politico oltre che giuridico, andrebbe posta sull’opportunità di proseguire nell’iter di riforma costituzionale in corso, che ambiziosamente vorrebbe riscrivere la seconda parte della Costituzione.
Non resta che attendere il deposito della sentenza soprattutto per verificare le scelte della Corte anche in ordine all’eventuale “incostituzionalità differita, o per bilanciamento di valori” – che si ha nel caso in cui la Corte, ritenendo che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, pur garantendo alcuni valori, produrrebbe effetti negativi rispetto ad altri ugualmente meritevoli di tutela a livello costituzionale, differisce l’efficacia della decisione al fine di ridurre o eliminare tali effetti, indicando il termine a partire dal quale la norma deve ritenersi incostituzionale.
Articolo scritto in collaborazione con Daniele Trabucco
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