Ai politici nessun incarico di consulenza

Dario Di Maria 24/06/15
L’Art. 5 co. 5 DL 78/2010  recita che “ferme le incompatibilita’ previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

 

La Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 38/2015/PAR ha precisato che

la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi <<“collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).

In sede di esegesi della norma è stato, altresì, posto in evidenza che la clausola di salvezza posta nell’incipit della disposizione, riferita “alle incompatibilità previste dalla normativa vigente”, va intesa nel senso che le “incompatibilità” previste per legge ostano in radice all’assunzione della carica incompatibile, <<mentre l’art. 5 comma 5 comporta un risparmio di spesa senza – però – interdire lo svolgimento della relativa funzione. Il riferimento alla disciplina delle incompatibilità è, dunque, finalizzato a tenere fermo il più rigoroso regime di limitazione della capacità di agire del titolare di carica elettiva nei casi normativamente previsti>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011). Dunque, la ratio sottesa all’art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non è stata quella di interdire ex se lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per <<lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo>>. In quest’ottica, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché <<eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta>>.

In conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 (come conv. nella L. n. 122/2010)” (delibera n. 199/2012/PAR). Tali conclusioni sono state ribadite nella successiva deliberazione n. 257/2012/PAR, in cui si affronta espressamente anche il caso del revisore dei conti che rinunci al compenso di consigliere comunale.

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/2012 (confermata da 99/2014), ha dichiarato legittima la norma, affermando:

7.1 Alla disposizione denunciata va infatti riconosciuta, contrariamente all’assunto della ricorrente, natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione spetta allo Stato e dal quale possono legittimamente derivare limitazioni all’autonomia organizzativa e di spesa delle Regioni.

7.1.1.– In via preliminare, va osservato che il comma impugnato, nel richiamare l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), si riferisce espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, quindi, anche alle Regioni e alle Province autonome

7.1.2.– Il comma denunciato introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

 

Tale incompatibilità si aggiunge a quelle previste dal d. Lgs. 39/2013

Dario Di Maria

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