Quando il bene pignorato non può essere concesso in locazione

Rosalba Vitale 11/08/16
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13216 del 27 giugno 2016, ha disposto che spetta al custode e non al proprietario locatore l’esercizio delle azioni derivanti dal contratto di locazione per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento.

L’art. 560 c.p.c, nei primi due commi, prevede che “il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’art. 593 c.p.c.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione”.

La ratio legis perseguita dal legislatore è evidentemente quella di conservare e tutelare il diritto di abitazione del debitore nel corso della procedura esecutiva.

Ne consegue, che la violazione dell’ art. 560 c.p.c. ha come effetto la sua inopponibilità ai creditori ed all’assegnatario (Cass. 13 luglio 1999, n. 7422; Cass. 10 ottobre 1994, n. 8267).

Il caso

Tanto premesso, il fatto era sorto in seguito al ricorso proposto da Tizio nei confronti di Caio che si era visto rigettare dalla Corte di Appello di Roma l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo della somma a titolo di canoni afferenti l’immobile locato dal medesimo locatore in data successiva al pignoramento dell’immobile ed in difetto della prescritta autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di legge dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 449, 559, 560 c.p.c. e 2912 c.c.

Sulla questione i giudici di legittimità hanno affermato che “Per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell’effetto estensivo previsto dall’art. 2912 c.c., il debitore esecutato perde vuoi il diritto di gestire ed amministrare (se non in quanto custode) il bene pignorato, vuoi il diritto di far propri i relativi frutti civili, ciò in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale che ha affermato che, anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l’autorizzazione dei giudici dell’esecuzione, in violazione dell’ art. 560 c.p.c., non comporta l’invalidità del contratto ma solo la inopponibilità ai creditori ed all’ assegnatario (Cass. 13 luglio 1999 , n. 7422), il contratto cosi’ concluso appartiene al locatore- custode e le azioni che da esso scaturiscono devono essere esercitate anche in caso di locazione non autorizzata dal custode”.

Rosalba Vitale

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