Pignoramento presso terzi e Rottamazione Cartelle Equitalia: cosa possono pignorare?

Redazione 03/02/17
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E’ possibile eseguire la procedura di pignoramento per recuperare un debito esiguo? Risposta negativa da parte della Corte di Cassazione, che nella recente ordinanza n. 2168 ha stabilito che qualora la somma da recuperare abbia valore oggettivamente infimo, il pignoramento sia illecito.

 

Ciò anche quando il debitore abbia saldato la maggior parte del debito, e non possa provvedere al suo completamento per una somma di valore modesto. A questo punto, quando i beni possono essere pignorati?

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Pignoramento importi modesti: illegittimo

Da un punto di vista giuridico, i creditori privati hanno il diritto di procedere al pignoramento anche per importi molto bassi, in quanto non esiste un limite minimo. L’effettivo ricorso all’esecuzione da parte del creditore è, però, filtrata dalla c.d. convenienza economica.

Interesse ad agire: in cosa consiste?

Da un punto di vista strettamente processuale, invece, la convenienza economica è riassunta nella sussistenza di quello che è l’interesse ad agire. Esso è previsto dall’art. 100 del Codice di procedura civile, il quale prevede che la domanda debba essere corredata di interesse ad esercitare l’azione civile.

Secondo la Cassazione, appunto, l’interesse ad agire per il pignoramento non sussiste “qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale”, sia di entità economica “oggettivamente minima“. Ciò anche in conformità del principio di buona fede ed economia processuale.

Cosa cambia se il creditore è Equitalia?

Molto diverso il caso del pignoramento da parte di Equitalia. L’agente di riscossione, infatti, può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20.000 euro, e avviare un pignoramento solo per somme eccedenti i 120.000 euro. Inoltre, come è noto, Equitalia non può pignorare la prima casa del debitore se questa non sia la sua unica abitazione e non appartenga alla categoria delle case di lusso.

Pignoramento e Rottamazione Cartelle Equitalia

Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive rispetto ai carichi definibili in via agevolata; né può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi solo quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione. Infine, non può nemmeno proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:

  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo
  •  non sia stata presentata istanza di assegnazione
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Anche il pignoramento presso terzi è inefficace se non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (ex art. 72 bis, 48 bis o 28 ter)

L’interruzione di azioni esecutive presso terzi già avviate, a seguito dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente, dovrà essere comunicata al terzo.

Redazione

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