La fase esecutiva ha inizio con l’atto di pignoramento.
Esistono tre forme di pignoramento: pignoramento dei beni mobili; pignoramento dei beni immobili e pignoramento presso terzi.
Ricadono nella prima forma – pignoramento dei beni mobili – i beni come il denaro, i gioielli e i beni mobili purché non siano indispensabili per il sostentamento del soggetto o che non rivestano un alto valore morale.
Nella seconda forma – pignoramento dei beni immobili – vi rientrano i beni cosiddetti stanziali come casa e abitazioni in genere.
Infine, nella terza forma – pignoramento presso terzi – ricadono lo stipendio o la pensione, quasi sempre accreditati su conto corrente.
Ed è proprio su questa terza forma di pignoramento che, seppur brevemente, intendo soffermarmi cercando di rispondere agli interrogativi che spesso mi vengono rivolti.
Norma di riferimento è l’art. 545 c.p.c. nella quale sono indicate le condizioni di pignorabilità dello stipendio, ovvero:
– le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Tribunale o da un Giudice da esso delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
In cosa consiste il pignoramento presso terzi? Qual è il modus operandi? E’ possibile pignorare lo stipendio o la pensione?
Il pignoramento presso terzi è la forma di pignoramento più diffusa. Prevede che il creditore, per vedere soddisfatti i propri diritti verso il debitore, si rivalga su di un terzo soggetto nei confronti del quale lo stesso debitore vanta dei crediti. In altri termini il Legislatore riconosce al creditore la possibilità di richiedere una parte dello stipendio del debitore direttamente al datore di lavoro e se si tratta di pensione all’ente previdenziale.
Chi scrive ritiene necessario precisare che in caso di pignoramento dello stipendio o della pensione vi sono dei limiti e delle norme ad hoc da rispettare.
Innanzitutto la legge vieta il pignoramento in toto dello stipendio o della pensione.
Qual è la ratio di tale divieto?
Tale divieto è giustificato dal fatto che la sottrazione totale dello stipendio o della pensione metterebbe in crisi o meglio a repentaglio la sopravvivenza del soggetto percettore e delle persone a suo carico. La legge prevede, infatti, la possibilità di pignorare stipendio o pensione nella misura di un quinto.
Tale percentuale del quinto ha subito delle variazioni in base al reddito del singolo individuo. Difatti chi percepisce uno stipendio o una pensione fino ad € 2.500,00 la percentuale pignorabile è di un decimo; chi percepisce uno stipendio o una pensione tra € 2.501,00 e € 5.000,00 la percentuale è di un settimo; mentre è di un quinto per chi percepisce uno stipendio superiore a € 5.000,00.
Si noti bene: tali percentuali non sono applicabili a tutte le situazioni debitorie, ma solo per debiti di natura esattoriale; in tutti gli altri casi la percentuale pignorabile è quella di un quinto.
Una finanziaria potrebbe rivalersi sullo stipendio del debitore? In quale misura?
La risposta all’interrogativo è positiva. La finanziaria può procedere al pignoramento nella misura di un quinto.
E’ possibile evitare il pignoramento dello stipendio?
Certamente è possibile se non si contraggono debiti, ma nella situazione economica che stiamo vivendo è quasi divenuto impossibile.
Da professionista, vista la complessità della materia, consiglio, a chi viene colpito da pignoramento, di affidarsi ad un esperto del settore che sappia bene valutare il da farsi.
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