Quando si verificano situazioni di mancato pagamento, il creditore si trova costretto a ricorrere al pignoramento presso terzi. Questo consiste nel trattenere a un terzo soggetto (datore di lavoro, INPS o istituto di credito) le somme a copertura del debito.
Le trattenute agiscono, a seconda dei casi, sullo stipendio, la pensione o il conto corrente bancario o postale. Vediamo nello specifico quando e come si può trattenere il pignoramento sulla pensione.
Pignoramento presso terzi
Il pignoramento della pensione è un’ipotesi di “pignoramento presso terzi”, che consiste nel trattenere somme da crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti. Questi possono essere il datore di lavoro (se il credito è rappresentato dallo stipendio), l’INPS (se le somme spettano al debitore a titolo di pensione) ovvero l’istituto presso il quale si detiene un conto corrente bancario o postale.
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Notifica del pignoramento pensione
Se il debitore vanta dei crediti per la pensione, l’atto di pignoramento viene notificato all’INPS e al pensionato stesso.
Nell’atto si precisa che essendo trascorsi inutilmente i termini per il pagamento spontaneo del debito da parte del pensionato e posto che l’INPS risulta a sua volta debitrice di quest’ultimo, il creditore intende procedere nei confronti dell’Istituto fino a concorrenza delle somme spettanti.
Per garantire il soddisfacimento del credito, nell’atto si intima all’INPS di non disporre delle somme pignorate e di rendere apposita dichiarazione entro 10 giorni avente ad oggetto l’esistenza del credito stesso.
Già dal ricevimento dell’atto di pignoramento, l’INPS è obbligata a trattenere le quote fino alla data dell’udienza in cui il tribunale ordinerà di:
- Versare al creditore le somme sino a quel momento accantonate;
- Continuare a trattenere e corrispondere le future quote fino all’esaurimento del debito.
Dichiarazione terzo pignorato
Come anticipato, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento, l’INPS deve rendere al creditore entro 10 giorni apposita dichiarazione avente ad oggetto l’ammontare della pensione, cosiddetta “dichiarazione del terzo pignorato”.
Inviando (via PEC o a raccomandata) il documento, l’INPS eviterà di presentarsi all’udienza in cui si dichiarerà esecutivo il pignoramento.
Nel documento, il terzo pignorato dovrà specificare da quando decorre la trattenuta mensile, l’ammontare della pensione, l’esistenza di altri debiti nei confronti del pensionato nonché di altri pignoramenti o trattenute gravanti sul debitore.
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Pignoramento pensione: limiti importi pignorabili
Il pignoramento non può coinvolgere l’intero importo della pensione. Dev’essere infatti limitato a un determinata somma, tale da permettere al debitore di condurre una vita dignitosa.
Di conseguenza, nella generalità dei casi, le somme riconosciute a titolo di pensione, indennità sostitutive della stessa ovvero altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Per il 2019 l’assegno sociale ammonta ad euro 457,99 di conseguenza la quota di pensione impignorabile è pari ad euro 686,99.
Quote di pignoramento pensione
Della quota-parte di pensione eccedente il “minimo vitale” di 686,99 ero non è possibile pignorare più di 1/5.
Discorso diverso se il creditore è un agente della riscossione. In questo caso i limiti sono:
- 1/10 se l’importo della pensione è pari o inferiore ai 2.500 euro mensili;
- 1/7 se l’importo della pensione è tra i 2.500 e i 5.000 euro mensili;
- 1/5 se l’importo della pensione eccede i 5.000 euro mensili.
La normativa distingue i casi in cui il pignoramento viene notificato all’INPS o all’istituto bancario dove il debitore riceve la pensione.
Nel primo caso la rata del pignoramento viene trattenuta direttamente dall’INPS, rispettando i limiti citati sopra.
Se al contrario la pensione viene accreditata sul conto corrente bancario o postale del debitore e da qui è poi trattenuta la rata del pignoramento i limiti cambiano. Possono infatti essere trattenute le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale, pari a 1.373,97 euro.
Esempio di pignoramento pensione
Questo significa che se la pensione ammonta ad euro 1.500 euro può essere pignorata solo la quota di euro 126,03 (1.500,00 – 1.373,97). Qualora la retribuzione sia invece pari ad euro 1.250 euro, questa non può essere soggetta ad alcuna trattenuta.
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