Alla luce del nuovo stop introdotto dal “Decreto Sostegni-bis”, pare opportuno rivedere le regole della sospensione del pignoramento della pensione dello stipendio, nonché il nuovo calendario per la ripresa delle notifiche.
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Pignoramento pensione e stipendio: le proroghe
L’art. 9 del D.L. n. 73/2021 è intervenuto sulla disposizione dell’art. 68, co. 1 del D.L. n. 18/2020, prorogando al 31 agosto 2021 il termine della sospensione dei pignoramenti delle pensioni e dello stipendio. Il menzionato articolo, si ricorda, aveva sospeso i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010.
In virtù del protrarsi dell’emergenza Covid-19 e delle negative conseguenze economiche che si sono abbattute su famiglie e lavoratori, il menzionato termine è stato oggetto di successive proroghe. In dettaglio, il termine è slittato secondo il seguente calendario:
- dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 99 del decreto-legge n. 104 del 2020)
- dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 1-bis, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2)
- dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
- dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (decreto Milleproroghe)
- dal 28 febbraio 2021 si è slittati al 30 aprile 2021 (decreto Sostegni).
Scarica il testo del Decreto Sostegni bis con le modifiche approvate
Pignoramento pensione e stipendio: novità del “Decreto Sostegni-bis”
Il “Decreto Sostegni bis” (art. 9), nella fase di conversione in legge, stabilisce ora l’ulteriore proroga al 31 agosto 2021. Pertanto, il datore di lavoro o l’ente pensionistico, nel periodo di sospensione (2 marzo 2020 – 31 agosto 2021), non deve effettuare le relative trattenute (di pignoramento) che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2021. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo:
- gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’art. 30, co. 1, del Dpr. n. 602/1973;
- le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’art. 27, co. 1, del D.Lgs. n. 46/1999.
Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’art. 52, co. 5, lett. b) del D.lgs. n. 446/1997, si applicano le disposizioni dell’art. 152, co. 1, terzo periodo, del D.L. n. 34/2020.
Pignoramento pensione e stipendio: il nuovo calendario
Come anticipato in premessa, dal 1° settembre 2021 ripartono notifiche (avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS con scadenza entro giugno) e pignoramenti (stipendi, pensioni e trattamenti assimilati).
Entro il 2 agosto 2021, invece, bisogna pagare le cartelle esattoriali rimaste sospese fin dall’8 marzo 2020.
Per quanto riguarda le rate dei piani di rateazione per cartelle con scadenza successiva al 30 giugno 2021 mantengono l’originario termine di pagamento (non rientrando nella sospensione), mentre per i debitori della prima zona rossa (Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) la decorrenza delle cartelle “scongelate” è il 21 febbraio 2020.
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Condono cartelle, rottamazione-ter e verifiche P.A.: le novità
Sospesi anche i ruoli che rientrano nel condono cartelle di importo residuo fino a 5.000 euro affidati all’agente della riscossione da gennaio 2000 a dicembre 2010, in attesa di decreto che stabilisca le modalità e le date della sanatoria.
Nessuna novità, invece, per le scadenze di rottamazione-ter e saldo e stralcio: entro luglio si pagano le rate in scadenza nel 2020 ed entro novembre quelle 2021.
Infine, dal 1° luglio 2021 ripartono anche le verifiche di eventuale inadempienza a cura delle pubbliche amministrazioni, prima di disporre pagamenti ai fornitori per importi superiori a 5.000 euro.
Contributo a fondo perduto e Reddito di Cittadinanza: possono essere pignorati?
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