Pignoramento pensione 2019: come funziona, calcolo, limiti Inps

In caso di debiti, il pensionato può subire il pignoramento del proprio trattamento previdenziale – anche se ancora non l’ha riscosso – al fine di soddisfare le pretese del creditore. Si parla, in questi casi, del pignoramento presso terzi: in pratica si procede con l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore, come ad esempio lo stipendio, la pensione o anche il trattamento di fine rapporto.

Naturalmente, non tutto l’importo pensionistico è oggetto di pignoramento, in quanto deve comunque essere garantito un minimo vitale al pensionato che gli permetta di sopravvivere. Ma qual è l’importo massimo che è possibile pignorare? Quali sono i crediti impignorabili? Come avviene il pignoramento della pensione? Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul pignoramento della pensione 2019.

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Pignoramento pensione 2019: cos’è e come funziona

Il pignoramento dello stipendio è un atto formale previsto dal nostro ordinamento che rientra nel c.d. “pignoramento presso terzi”, ossia, un procedimento esecutivo che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore.

Secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo. Il pignoramento presso terzi, in particolare, riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo.

Più precisamente, l’articolo 543 c.p.c., che disciplina l’istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi:

  1. quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore, ovvero;
  2. o quella in cui quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.

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Pignoramento pensione 2019: l’atto di ingiunzione

L’atto di pignoramento, così come previsto dall’articolo 492 c.p.c., prende il via con l‘ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento. L’atto di ingiunzione, in particolare, deve contenere:

  • l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute;
  • l’intimazione al terzo di non dispornese non per ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilionel comune in cui ha sede il tribunale competente;
  • l’indicazione dell’indirizzo Pec del creditoreprocedente;
  • la citazione del debitore a compariredinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c.;
  • l’invito al terzo a rendere entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c., con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore.

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Pignoramento pensione 2019: quali crediti sono impignorabili

Sul punto, è bene tener presente che non tutti i crediti del debitore sono pignorabili. Infatti, sono impignorabili:

  • crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti;
  • i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamentoa persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Pignoramento pensione 2019: i nuovi limiti

Detto ciò, è lecito chiedersi qual è la parte della pensione che il creditore può esigere. Innanzitutto è opportuno specificare che la legge prevede una particolare tutela, esclusivamente a favore dei pensionati. In pratica, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità sostitutive della pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà: si tratta del c.d. minimo vitale impignorabile.

Dunque, bisogna prendere come riferimento l’ammontare dell’assegno sociale erogato dall’INPS, che per l’anno 2019 è pari a 458 euro, e sommare la metà di tale stesso importo. Di conseguenza, il minimo di sopravvivenza impignorabile ammonta a 687 euro.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile in base alla natura del creditore e dal tipo di credito. La regola generale prevede che non è possibile pignorare più di 1/5 della pensione.

Se il creditore è Agenzia delle entrate riscossione, può pignorare:

  • 1/5 della pensione solo se il trattamento previdenziale supera i 5.000 euro mensili;
  • 1/7 della pensione se il trattamento previdenziale è compreso tra i 2.500 ed i 5.000 euro mensili;
  • 1/10 della pensione se il trattamento previdenziale è fino a 2.500 euro mensili.

Facciamo un esempio. Prendiamo il caso di un pensionato con un trattamento previdenziale di 1.000 euro mensili. Sottraendo il minimo vitale, avremo un importo di 313 euro (che è la parte pignorabile). Quindi, applicando 1/10 a tale importo, otteniamo effettivamente la parte che il pensionato vedrà pignorarsi mensilmente, ossia 31,30 euro.

Pignoramento pensione 2019: come avviene

Due sono le modalità con le quali è possibile pignorare la pensione del debitore

  • aggredendo la pensione del debitore direttamente presso l’ente erogatore, dunque direttamente presso l’Inps o un altro ente previdenziale, prima che l’importo venga corrisposto al pensionato;
  • aggredendo la pensione del debitore dopo che la stessa è stata accreditata sul conto corrente bancario o postale del pensionato.

In quest’ultimo caso, il terzo pignorato non è l’Inps, ma la banca o le poste.

Daniele Bonaddio

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