Nei prossimi giorni il Consiglio comunale di Piazza Armerina sarà chiamato a deliberare l’adesione alla costituenda Città metropolitana di Catania. Senza entrare nel merito del “salto nel buio” che il Comune si accinge a fare, questione che comunque merita una specifica riflessione, ci piace qui evidenziare come una Istituzione autorevole come il Comune di Piazza Armerina (che per il medesimo progetto acrobatico si trova in buona compagnia: Gela e Niscemi) possa assecondare i capricci di un discolo legislatore regionale. L’art. 44, comma 1, della l.r. n. 15/2015, secondo cui “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania….. ai sensi dell’articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla Città metropolitana di Catania…”, cozza infatti manifestamente con l’art. 1, comma 2, della medesima legge a tenore del quale “Sono altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono Città metropolitane”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni emergono due fatti non revocabili in dubbio. Il primo, che il Comune di Piazza Armerina ha già deliberato l’adesione al libero Consorzio comunale di Catania in forza della previsione legislativa contenuta nella l.r. n. 8/14. Il secondo, che il legislatore ha intesto istituire anche i tre liberi Consorzi comunali di Catania, Palermo e Messina. Invero, il gioco di parole contenuto nella disposizione normativa (istituzione dei liberi Consorzi comunali e costituzione delle Città metropolitane) nasconde in realtà il vulnus statutario (e quindi costituzionale) della questione. Non potendo il legislatore regionale istituire le Città metropolitane, perché non previste dall’art. 15 dello Statuto speciale, è costretto ad istituire i tre liberi Consorzi comunali denominandoli Città metropolitane, né più né meno di quanto già fatto con la legge regionale n. 9/86. In quella occasione furono istituiti i nove liberi Consorzi comunali denominandoli però “Province regionali”.
In disparte l’evidente questione di costituzionalità che deriva dalla mancata previsione dell’ente territoriale metropolitano nell’ordinamento siciliano, ci preme evidenziare l’inutilità di questo ulteriore step amministrativo richiesto al Comune di Piazza Armerina. Infatti solo l’istituzione di un nuovo ente come la Città metropolitana poteva giustificare la riapertura, e la contestuale estensione, di un procedimento amministrativo già concluso finalizzato all’adesione al libero Consorzio comunale. Se la città metropolitana di Catania è solo una denominazione dell’istituito libero Consorzio comunale di Catania, per il quale il Comune di Piazza Armerina ha già deliberato l’adesione, l’ulteriore decisione del Consiglio comunale, nell’appesantire inutilmente il procedimento amministrativo, si configura come una violazione del principio di buon andamento della P.A. previsto dall’art. 97 Cost.
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