Piazza Armerina ed Agira saltano nel buio….anzi nell’acqua

Massimo Greco 09/12/15

di Massimo Greco

Dopo Piazza Armerina anche il Comune di Agira ha deliberato di gestire in forma diretta e pubblica il servizio idrico, attraverso la costituzione di sub-ambiti, in forza di una specifica disposizione contenuta nella recente legge di riforma del sistema idrico in Sicilia che consente ai Comuni di creare, a certe condizioni, delle gestioni associate del servizio in questione.

Sotto l’aspetto politico le decisioni dei Consigli comunali sono comprensibili, soprattutto se si considera quanto già affermato nei giorni scorsi circa l’esosità della tariffa a fronte di un servizio integrato che, invero, avrebbe dovuto creare economie di scala riducendo progressivamente sia il costo del servizio che, a caduta, la tariffa per gli utenti finali.

Sotto l’aspetto giuridico le decisioni non possono trovare la nostra adesione, atteso che l’astratta possibilità dei Comuni di gestire in autonomia il servizio idrico configura non solo una frammentazione vietata dell’ambito territoriale ottimale ma anche un intervento “a gamba tesa” nei confronti di una gestione che è stata affidata in concessione per la durata di trenta anni. Tale frammentazione, oltre a non essere giustificata secondo parametri economico/aziendali, non risulta praticabile sulla base di una scelta autonoma del legislatore regionale. Non a caso la disposizione che legittima questa operazione di sostanziale “ritorno al passato” (ma non solo quella) è stata censurata dal Consiglio dei Ministri nel contesto di una lunga e corposa impugnativa per evidenti profili d’incostituzionalità.

Vani sono quindi i tentativi, alcuni dei quali veri e propri salti nel buio, di riacquisire la titolarità di un servizio pubblico locale come quello idrico che il nostro ordinamento ha assegnato alle Autorità d’ambito. Si rischia solo di perdere tempo, risorse finanziarie e, quel che è più grave, di generare disservizi dannosi per l’utenza.

Al netto della famosa clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione sottoscritta dal soggetto gestore del servizio, ed appannata dal simpatico accordo bonario sottoscritto dal Commissario straordinario dell’ATO Idrico Lo Monaco, molti Sindaci si stanno chiedendo se alla luce della nuova normativa regionale, ancorchè sub-iudice, saranno costretti a mantenere, all’interno della nuova Autorità d’ambito, il contratto in essere col soggetto gestore AcquaEnna.

Il dubbio è fondato e non è neanche semplice rispondere in modo esaustivo. La nuova legge regionale infatti non prevede che le nuove Autorità d’ambito succedano a titolo universale alle liquidande ATO, subentrando quindi in tutti i rapporti attivi e passivi. Al contrario, la messa in liquidazione delle precedenti AA.TT.OO. lascerebbe pensare ad una fase liquidatoria e quindi ad una gestione liquidatoria anche dei rapporti in essere. Tuttavia, una disposizione contenuta nella legge regionale, dal sapore transitorio, abilita le nuove Autorità d’ambito a valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale revoca di alcune tipologie di affidamenti. Ora, tralasciando il merito delle particolari tipologie individuate dal legislatore, che non sembrano comunque applicabili al caso ennese, emerge implicitamente la volontà del legislatore di trasferire in capo alla nuova Autorità d’ambito il problema della gestione in essere che appartiene giuridicamente al liquidando ATO Idrico.

Orbene, delle due l’una; se la nuova Autorità d’ambito succede a titolo universale alla soppressa ATO Idrico non si comprende in cosa possa consistere la fase liquidatoria, peraltro oggetto di numerose proroghe legislative. Se, invero, la gestione in essere del servizio sarà inserita nella fase liquidatoria dall’ATO Idrico, la nuova Autorità d’ambito, nascendo libera e priva di “ipoteche”, sarà libera di determinare non solo un nuovo modello di gestione del servizio (pubblico, misto pubblico-privato o privato) ma anche un nuovo affidamento in concessione del servizio. Nel primo caso la gestione in essere sarebbe conservata per tutta la durata della convenzione. Nel secondo caso si aprirebbero nuovi scenari pur sempre nella logica dell’ambito territoriale ottimale che sarà individuato nei prossimi giorni dalla Regione.

Ancora una volta la scadente qualità del legislatore siciliano contribuisce non poco a generare confusione ed a rendere difficile la vita ad amministratori e funzionari.

L’applicazione di una cattiva legge rende più servigi dell’interpretazione di una buona” Honoré de Balzac

Massimo Greco

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