Personale ATA: graduatoria provvisoria dal 15 giugno?

Rosalba Vitale 25/05/18
C’è grande attesa per la pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale ATA di III fascia, valida per il triennio 2018/21. Nei giorni scorsi il Miur ha inviato una nota a tutti gli istituti scolastici indicando le tempistiche per la correzione degli errori di inserimento, segnalati da diversi candidati, e per la pubblicazione delle graduatorie. (Leggi la nota Miur pubblicata dalla FLCGIL).

Il Ministero precisa che dal 23 maggio sino al 13 giugno saranno rese disponibili alle segreterie scolastiche le funzioni di gestione dei dati.

Il calendario diffuso segnala inoltre:

  • dal 14 giugno:procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione/aggiornamento sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (uffici provinciali),
  • dal 15 giugno: prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per tutti gli uffici
    provinciali (sistema informativo),
  • entro il 7 luglio: esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola), convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola),
  • dal 9 luglio: prenotazione graduatorie definitive (uffici provinciali),
  • dal 20 luglio: prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)

Ricordiamo che la graduatoria provvisoria del personale ATA sarà visibile su Istanze on line del Miur, cliccando su Altri servizi / Graduatorie d’istituto – Personale ata. / Vai al servizio / Avanti / selezionare fascia III dal menù a tendina / Ricerca.

Dal momento della pubblicazione sarà data la possibilità ai candidati di presentare un reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, indirizzandolo al Dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Nel medesimo termine si potrà produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

Una volta pronunciatasi, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva. Dopo tale approvazione la graduatoria sarà impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si ricorda che possono presentare domanda gli aspiranti che possiedono determinati requisiti:

  1. Il titolo di accesso il diploma medio superiore;
  2. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017;
  3. Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento corrispondenti al profilo richiesto, che richiedono il depennamento (per tutti i profili per i quali risultino inseriti nelle citate graduatorie e/o elenchi), dalla provincia di attuale inserimento;
  4. Gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto (in deroga al possesso del prescritto titolo di studio);

Ed ancora si aggiungono gli ulteriori:

  1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ;
  2. Età non superiore ad anni 66 e 7 mesi;
  3. Godimento dei diritti politici;
  4. Per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 – comma 4 – D.P.R. 693/1996);

La domanda prevede la scelta da parte del candidato di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla stessa provincia. L’apertura delle iscrizioni alle graduatorie viene indetta con apposito decreto ministeriale ogni tre anni.

Non possono presentare domanda:

  1. Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  2. Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  3. Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
  4. Coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

Si considerano esclusi gli aspiranti che:

  1. Abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
  2. Abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
  3. Risultino privi dei requisiti previsti dal D.M. 640 del 30 agosto 2017;
  4. Abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Rosalba Vitale

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