Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3543 dello scorso primo luglio, ha stabilito che nella valutazione della legittimità del permesso di costruire devono venire in considerazione direttamente le proprietà contermini.
In altri termini, solamente il diretto confinante della proprietà interessata dall’intervento edilizio può contestare il rilascio del permesso di costruire. Con tale principio i giudici di Palazzo Spada hanno affrontato la delicata questione della cosiddetta vicinitas.
Sull’argomento i Giudici di Palazzo Spada hanno richiamato consolidati principi in materia di legittimazione all’impugnazione del permesso di costruire, per cui è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas, ossia l’effettivo e stabile collegamento materiale con la zona coinvolta da un certo intervento edilizio in capo al proprietario confinante.
D’altra parte identica posizione legittimante non può essere riconosciuta in capo al “confinante del confinante”, in quanto egli non è di per sé soggetto titolare di una posizione sufficiente a giustificare l’impugnazione. Se così fosse, infatti, il “vicino del vicino” si verrebbe a trovare nella posizione di “sostituto” processuale e ciò comporterebbe la violazione dell’art. 81 del c.p.c. secondo il quale “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Sull’argomento è recentemente intervenuto – con la pronuncia n. 2974 del 30 maggio scorso – il Consiglio di Stato dichiarando che l’eventuale contestazione della concessione edilizia o permesso di costruire può essere fatta valere da chi ha una stabile situazione di connessione con il terreno oggetto dell’intervento e che tale elemento rende superflua ogni eventuale indagine atta a stabilire se il lavori oggetto del permesso comportino un effettivo pregiudizio alla proprietà vicina.
Infatti, dichiarano i giudici, “il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla vicinitas, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione”.
Al contrario, invece, il problema si pone per il confinante del confinante. In tal caso, infatti, occorre un supplemento di indagine che porti a stabilire che anche questo soggetto abbia la possibilità di essere leso dal riconoscimento di un permesso di costruire a un soggetto che occupa un terreno non direttamente limitrofo con quello detenuto da chi vuol far valere le proprie ragioni.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento