Permessi retribuiti 2021: quanto spetta ai dipendenti?

Paolo Ballanti 07/01/21
A differenza delle ferie che hanno la funzione di permettere al dipendente di recuperare le energie psico-fisiche spese, i permessi retribuiti sono introdotti dalla legge o dai contratti collettivi per motivi che vanno dalla salute del lavoratore o dei suoi familiari sino alla nomina a cariche pubbliche.

Di conseguenza, gli esempi più noti sono i permessi in sostituzione delle ex-festività abolite dalla legge nonché quelli per riduzione dell’orario di lavoro, senza dimenticare i permessi Legge 104 per i lavoratori disabili o loro familiari.

Ad accomunare queste tipologie di assenze è innanzitutto il vantaggio per il dipendente, rappresentato dal fatto che, pur a fronte dell’omessa prestazione lavorativa, le ore di permesso sono retribuite dall’azienda o dall’INPS, senza perciò comportare alcun disagio per chi ne fruisce.

Il secondo aspetto è che i permessi consentono al dipendente di motivare l’assenza dal lavoro, senza correre il rischio di provvedimenti disciplinari per assenza ingiustificata che, se prolungati, possono portare nei casi estremi sino al licenziamento.

Analizziamo nel dettaglio quali e quanti permessi spettano ai lavoratori nel 2021, partendo da quelli disciplinati dai contratti collettivi.

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 Permessi retribuiti: contratto collettivo

 A differenza delle ferie, soggette a vincoli di legge in merito a maturazione minima e godimento, la materia dei permessi retribuiti per motivi non sanitari è completamente affidata ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), ognuno di essi applicabile ad un determinato settore produttivo.

Due sono le macro-categorie di permessi previsti dai principali contratti italiani:

  • Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “ROL”);
  • Permessi in sostituzione delle festività soppresse dalla legge (cosiddetti permessi “ex-festività”).

Prendiamo ad esempio il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio. Questo prevede:

  • Permessi ROL in misura pari a 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti elevati a 72 ore annue per le realtà con un numero di dipendenti superiore a 15;
  • Permessi ex-festività in misura pari a 32 ore annue.

Al contrario il contratto Metalmeccanica – industria riconosce 104 ore complessive di permessi retribuiti di cui 72 a titolo di riduzione dell’orario e 32 per ex-festività.

Permessi retribuiti: calcolo 

Un dipendente in forza per tutti e dodici i mesi del 2021 maturerà la quota intera di permessi previsti dal CCNL. Questo significa che il dipendente Caio, soggetto al contratto Commercio e terziario – Confcommercio, in forza presso l’azienda Alfa (40 dipendenti) dal 1º maggio 2005, maturerà nel 2021 72 ore complessive di ROL e 32 ore di ex-festività.

In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’interessato maturerà tanti dodicesimi della quota intera in base ai mesi in forza. Riprendiamo il caso di Caio e ipotizziamo che venga assunto il 1º maggio 2021. La quota di permessi ROL 2021 si calcolerà:

  • Dividendo 72 ore per dodici, con risultato 6;
  • Moltiplicando la quota mensile per i mesi in forza (8), il risultato pari a 48 sarà la quota di permessi ROL che Caio maturerà nel 2021.

In presenza di mesi non interamente in forza (ad esempio assunzione avvenuta il 18 maggio 2021), si considerano soltanto i periodi pari o superiori a quindici giorni di calendario.

Permessi retribuiti: retribuzione 

Le ore di assenza, giustificate dalla fruizione dei permessi previsti dal CCNL, sono retribuite dall’azienda al pari dei periodi lavorati. Se al dipendente ad esempio si applica la retribuzione fissa mensile (non legata per sua definizione alle ore lavorate nel mese) la fruizione di permessi non impatta sul compenso lordo. 

Permessi retribuiti: le altre tipologie di permessi

I contratti collettivi possono riconoscere ulteriori tipologie di permessi in ragione di particolari eventi che possono interessare la vita personale o la salute del lavoratore, nonché dei componenti il suo nucleo familiare o parenti.

Al tempo stesso, i CCNL prevedono in molti casi delle condizioni di maggior favore rispetto ai permessi retribuiti disciplinati dalla legge.

Vediamo nel dettaglio i principali esempi di assenze retribuite per motivi sanitari o legati a particolari eventi che coinvolgono la vita del dipendente.

Permessi retribuiti: Legge 104

La Legge numero 104 del 1992 riconosce ai lavoratori affetti da handicap in situazione di gravità la possibilità di assentarsi, con retribuzione a carico dell’INPS, per:

  • Tre giorni al mese continuativi o frazionati;
  • In alternativa, due ore al giorno.

I permessi (nella misura di tre giorni mensili) si estendono anche ai familiari del disabile, nello specifico:

  • Genitori;
  • Coniuge (o parte dell’unione civile);
  • Convivente;
  • Parenti entro il secondo grado.

Un’eccezione alla regola dei tre giorni è prevista per i genitori di figli fino a tre anni, i quali possono optare, in alternativa, all’assenza per un massimo di due ore giornaliere ovvero prolungare il periodo di congedo parentale.

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Permessi retribuiti: lutto 

Il dipendente ha diritto ad un massimo di tre giorni lavorativi all’anno di permessi retribuiti dall’azienda, in caso di decesso o grave infermità di:

  • Coniuge anche se legalmente separato;
  • Parente entro il secondo grado, anche non convivente;
  • Componente della famiglia anagrafica.

Permessi retribuiti: donazione sangue 

I lavoratori subordinati che si assentano per donare gratuitamente il sangue hanno diritto ad un permesso retribuito dall’INPS per l’intera giornata in cui effettuano la donazione.

Il periodo di riposo spettante è di ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui ci si assenta dal lavoro ovvero da quando si effettua la donazione, come risultante dall’apposito certificato medico.

Permessi retribuiti: cariche elettive 

I lavoratori dipendenti eletti a cariche pubbliche presso amministrazioni locali possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato ovvero, in alternativa, godere di permessi retribuiti e non.

In particolare, i permessi retribuiti spettano a:

  • Consiglieri comunali, provinciali e metropolitani per il tempo necessario alla seduta del consiglio e per raggiungerne il luogo di svolgimento;
  • Membri di giunte comunali, provinciali o metropolitane per partecipare alle riunioni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo della seduta;
  • Membri di organi esecutivi di comuni, province e città metropolitane a copertura delle riunioni e del tempo necessario a raggiungerne il luogo di svolgimento.

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Paolo Ballanti

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