Permessi Legge 104: quando vengono estesi ai parenti?

Redazione 24/05/18
In tanti si chiedono se il diritto ai permessi Legge 104 possa essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado. Per rispondere a questa domanda, occorre leggere scrupolosamente la Legge 183/2010 e visionare attentamente la risposta del ministero del Lavoro all’Interpello n. 19 del 26 giugno 2014. Possono essere estesi ad una condizione, ovvero quando i genitori, il coniuge o il convivente del disabile:

  • Hanno più di 65 anni
  • Sono anche loro affetti da patologie invalidanti a carattere permanente (indicate da un preciso decreto interministeriale: Art.2 Co. 1 Lett. D del Dl 21 luglio 2000 n.278)
  • Sono deceduti o comunque mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenza continuative certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.

La Legge 183/2010, infatti, stabilisce la possibilità di accedere ai permessi Legge 104 anche per i parenti entro il 3° grado e prevede: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

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Mentre la risposta del ministero del Lavoro all’Interpello n. 19 del 26 giugno 2014, chiarisce che i permessi legge 104 spettano ai familiari anche se le condizioni indicate si riferiscono ad uno solo dei soggetti interessati. Questa specifica è importante per non cadere in una diversa interpretazione che sarebbe potuta essere quella di consentire l’estensione dei permessi retribuiti ai familiari di 3° grado solo nel caso in cui i familiari interessati (genitore, coniuge, convivente o parente affine entro il 2°grado), si fossero trovati tutti impossibilitati ad assistere il disabile. Ciò avrebbe ristretto notevolmente il numero di coloro che oggi possono prestare assistenza al disabile.

La risposta del ministero del Lavoro, infatti, recita: “Si precisa che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado, anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma”.

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