Le attività dell’Inps non si limitano all’erogazione delle pensioni ma si estendono a tutta una serie di prestazioni economiche riconosciute al verificarsi di eventi che impediscono al dipendente di lavorare e, di conseguenza, percepire il relativo stipendio. Oltre alle ipotesi di malattia, maternità, congedo parentale, donazione sangue, figurano i cosiddetti permessi 104, i permessi riconosciuti ai disabili gravi e loro familiari, ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104.
In sostanza l’Inps si fa carico dell’intera retribuzione prevista per le giornate in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi per ragioni legate al proprio handicap ovvero per prestare assistenza al familiare con disabilità.
Analizziamo la disciplina dei permessi 104 in dettaglio e le recenti novità normative.
Indice
Permessi 104: disabili gravi
Il diritto ai permessi 104 retribuiti spetta esclusivamente con riferimento ai soggetti (o loro familiari) interessati da handicap grave. Tale situazione ricorre (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992) qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L’assistenza si intende continuativa allorché il soggetto disabile debba essere assistito per le sue necessità quotidiane. La continuità non ricorre pertanto “nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto temporale” (Circolare Inps 17 luglio 2000 numero 133 e Risposta interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 ottobre 2006 numero 25/I/0004577).
Malattia oncologica
A fronte del riconoscimento dello stato di handicap grave, anche quanti sono affetti da malattia oncologica possono godere dei permessi in parola. A chiarirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare del 22 dicembre 2005 numero 40.
Il medesimo diritto è altresì concesso ai familiari del malato ai quali è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure.
Accertamento
La condizione di disabilità grave dev’essere accertata dall’apposita Commissione medico – legale costituita presso l’ASL, la quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
Se la Commissione non si pronuncia entro 45 giorni dalla domanda, l’accertamento è provvisoriamente effettuato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL che assiste l’interessato.
La validità dell’accertamento provvisorio è garantita sino all’emissione del provvedimento definitivo da parte della Commissione. Previa richiesta motivata dell’interessato, la Commissione ASL può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita, che produce effetto sino all’emissione dell’accertamento definitivo.
Permessi 104: lavoratore con disabilità
Ai sensi dell’articolo 33, comma 6, Legge numero 104/1992 il lavoratore maggiorenne disabile (in situazione di gravità) ha diritto, in alternativa, a permessi retribuiti in misura corrispondente a:
- Due ore giornaliere;
- Tre giorni al mese (continuativi o frazionati).
Da notare che la scelta tra il permesso orario e quello giornaliero può essere effettuata dal lavoratore da un mese all’altro, previa modifica della domanda precedentemente presentata. Nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi (documentate dall’interessato) la variazione può essere consentita anche nell’ambito di ciascun mese.
Permessi 104 per i familiari di soggetti con disabilità
I familiari del soggetto con handicap in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni mensili, anche continuativi, di permesso. Il diritto ai permessi spetta anche nell’ipotesi in cui:
- Nel nucleo familiare sono presenti familiari conviventi non lavoratori idonei a prestare assistenza;
- Sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata.
Ricovero
L’accesso alla misura in parola è precluso se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
I permessi vanno concessi comunque in caso di ricovero a tempo pieno:
- Del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- Del disabile in stato vegetativo persistente e / o con prognosi infausta a breve termine.
La misura spetta altresì quando il disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate.
Addio al referente unico
Il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che ha abrogato la direttiva 2010/18/UE del Consiglio) ha ritoccato l’articolo 33, comma 3, Legge numero 104 in materia di permessi retribuiti per i familiari del soggetto disabile.
Nello specifico è stato eliminato il principio del cosiddetto referente unico dell’assistenza, per il quale non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori, la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Di conseguenza, come chiarito dall’Inps nella Circolare del 4 aprile 2023 numero 39, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 105, fermo restando “il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro”.
Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, dev’essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.
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Il provvedimento di autorizzazione, inviato dall’Inps al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro dell’istante, preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Pur in assenza del referente unico, resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave “a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33” e sopra citati (Circolare Inps).
Di conseguenza rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi retribuiti da parte del lavoratore disabile, per sé stesso, nonché dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Quanti permessi spettano e a chi?
Nella tabella che segue ecco in sintesi quanti permessi spettano ai familiari.
Soggetti |
Età del disabile |
Permessi |
Genitori |
Fino a tre anni |
Il padre o la madre, anche se non conviventi, possono scegliere tra:
– Prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo (comprensivo del normale congedo parentale) non superiore a tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; – Due ore di permesso giornaliero; – Tre giorni mensili, anche continuativi |
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Dai tre ai dodici anni |
Il padre o la madre possono optare per:
– Prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo (comprensivo del normale congedo parentale) non superiore a tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (*); – Tre giorni mensili, anche continuativi |
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Dai dodici anni in poi |
Tre giorni mensili, anche continuativi |
– Coniuge (o parte dell’unione civile); – Convivente di fatto; – Parenti e affini entro il secondo grado |
Qualsiasi |
Tre giorni mensili, anche continuativi |
Il diritto ai permessi giornalieri si estende a parenti e affini entro il terzo grado se i genitori, il coniuge (o la parte dell’unione civile), il convivente di fatto hanno compiuto 65 anni ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente o sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (ad esempio celibato) o per situazioni di assenze continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
Il parente o affine di terzo grado interessato deve inviare al centro medico legale Inps la documentazione sanitaria sullo stato di salute del coniuge (o parte dell’unione civile) o del genitore ed autocertificare all’Inps la relazione di parentela con il disabile e la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi.
Permessi 104: come richiederli
Per ottenere i permessi retribuiti è necessario presentare apposita domanda telematica all’Inps, allegando i documenti comprovanti la disabilità.
Il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente (in ogni caso nel termine di trenta giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate.
Permessi retribuiti in busta paga
Il trattamento economico spettante ai beneficiari dei permessi, a carico dell’Inps, è di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, il quale recupera le somme in questione sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.
Fanno eccezione le ipotesi (residuali) di pagamento diretto delle somme al beneficiario da parte dell’Inps.
Da ultimo si precisa che i giorni di permesso retribuito sono coperti da contribuzione figurativa.