Secondo la Suprema Corte negare l’incidenza dei permessi sui giorni di ferie andrebbe contro le esigenze di protezione e di tutela dei familiari cui i permessi stessi sono finalizzati. Non solo, disincentiverebbe i dipendenti dal richiederli, per il semplice fatto di evitare una decurtazione delle ferie.
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La Cassazione ha ribadito l’orientamento ormai consolidato per cui può escludersi la maturazione di ferie e mensilità aggiuntive a fronte di assenze per permessi ex L. 104, solo ogni qual volta gli stessi si cumulino con il congedo parentale o per malattia del figlio, risultando detta interpretazione, affermano i giudici di legittimità, idonea “ad evitare che l’incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzazione del permesso”.
Sul punto si segnala anche il messaggio INPS n. 7014 del 6 marzo 2006 con si comunicava che il Ministero del Lavoro con lettera circolare aveva portato a conoscenza dello stesso istituto il parere del Consiglio di Stato “in merito all’incidenza dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità”. Secondo il Tribunale amministrativo non sono “soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi” previsti dall’articolo 42 del Dlgs. 151/2001 (disciplinante le assenze per figli con handicap grave) non siano “cumulati con il congedo parentale”.
Si rammenta che a differenza dei permessi L. 104 (e della maternità obbligatoria), per espressa previsione di legge (articolo 34 Dlgs. 151/2001) durante i periodi di congedo parentale è esclusa la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di escludere nella sentenza in parola qualsiasi disparità di trattamento a danno delle lavoratrici madri rispetto ai soggetti che assistono un familiare affetto da handicap grave. Come già chiarito in altre sentenze (Cassazione n. 15345/2014) a differenza “dei permessi previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, che hanno sempre durata limitata, il congedo parentale e l’astensione facoltativa possono essere richiesti per un periodo più prolungato, tale da determinare una significativa sospensione della prestazione e da giustificare un diverso trattamento”.
La controversia giunta all’ultimo grado di giudizio trae le mosse dalla sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto la domanda avanzata da un dipendente di un’azienda di trasporti, diretta al riconoscimento dell’illegittimità della decurtazione operata dal datore di lavoro dei giorni di permesso L. 104 nel computo delle ferie.
Nel rigettare il ricorso datoriale, la Cassazione accoglie le argomentazioni del giudice di seconde cure, in base alle quali “sulla scorta del rilievo costituzionale del diritto alle ferie, degli obiettivi di tutela e protezione per i disabili della L. 104/92 e del principio di non discriminazione” si è ritenuto che nel caso specifico “i permessi, accordati per l’assistenza di un familiare portatore di handicap, concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato”.
A dirimere ogni incertezza, continua la Suprema Corte, contribuisce oltre alla normativa interna (Costituzione) anche quella internazionale (Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009).
In particolare, secondo la Cassazione, la Convenzione ONU “prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità”.
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