La copertura economica delle giornate di assenza è garantita dall’INPS, attraverso un’apposita indennità, di norma anticipata dal datore di lavoro in busta paga, salvo poi essere dallo stesso recuperata in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24.
I permessi sono fruibili, previa domanda all’INPS, nel limite di tre giorni al mese, anche continuativi a beneficio di:
- Genitori (i quali possono fruire, entro determinati limiti di età del figlio, in alternativa, del prolungamento del congedo parentale o di due ore di permesso giornaliero);
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente;
- Parenti ed affini entro il secondo grado (ricomprendendo, a determinate condizioni, anche i parenti e gli affini entro il terzo grado).
In considerazione degli interessi in gioco, rappresentati da:
- Impegno di risorse pubbliche, attraverso l’indennità a carico dell’INPS;
- Esigenza per il datore di lavoro di riorganizzare l’attività economico – produttiva, in virtù dell’assenza del lavoratore in permesso 104;
eventuali condotte che integrano un abuso del diritto, in particolare per sfruttare i giorni di permesso per scopi diversi dall’assistenza al familiare, hanno trovato, nel tempo, la giurisprudenza concorde nel ravvisare una grave responsabilità del dipendente, tale da portare anche al licenziamento per giusta causa.
Analizziamo quindi in dettaglio quali comportamenti evitare se ci si assenta in permesso Legge 104/1992.
Permessi 104 e congedo: estesi ai parenti del partner nell’unione civile
Utilizzare i permessi 104 per attività estranee all’assistenza al familiare
La giurisprudenza ha evidenziato la gravità del comportamento di chi, usufruendo dei permessi previsti dalla Legge numero 104/1992 si dedica ad attività completamente estranee e scollegate dall’assistenza del familiare.
E’ il caso, ad esempio, di quanti svolgono commissioni per sé stessi o altri componenti della famiglia, diversi dalla persona da assistere ovvero, addirittura, si recano al mare o al supermercato.
Sul punto, la Cassazione (sentenza del 16 giugno 2021 numero 17102) ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, nel godere dei permessi 104, è stato sorpreso a svolgere attività incompatibili e non collegate direttamente con l’assistenza del familiare disabile.
Nel caso di specie, il datore di lavoro, grazie ad un accertamento investigativo, era giunto alla conclusione che il dipendente, nelle due giornate in cui aveva “usufruito di giorni di permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992, per assistere la madre, si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre” (sentenza).
Dopo che il giudice di primo grado e quello di appello hanno respinto il ricorso del lavoratore, volto ad ottenere l’illegittimità del licenziamento, anche la Cassazione giunge alla stessa conclusione ritenendo la censura “priva di fondamento alla luce del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza ai fini disciplinari” (sentenza).
Permessi 104: attività di assistenza solo per una parte del tempo
Si rende responsabile di un illecito disciplinare il lavoratore che, anche solo parzialmente, si dedica ad attività completamente estranee all’assistenza del familiare.
In tal caso assume rilievo il comportamento dell’interessato che, di fatto, per dedicarsi a propri interessi personali (ad esempio quello di partecipare ad una serata danzante) costringe l’azienda a riorganizzare l’attività produttiva ed i colleghi a sostituirlo.
La Cassazione (sentenza del 30 aprile 2015 numero 8784) ha infatti respinto il ricorso di un dipendente contro il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per aver partecipato, durante l’assenza in permesso 104 per assistere la madre disabile grave, ad una serata danzante.
Nello specifico, ai fini della legittimità del licenziamento, a nulla rileva il fatto che l’interessato per una parte del tempo si sia divertito e, per l’altra, abbia assistito la madre. Al contrario, assume importanza il “disvalore sociale” del comportamento del lavoratore posto che questi “aveva usufruito di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali” scaricando il costo di tali esigenze sull’intera collettività, in quanto costringe l’azienda ad organizzare diversamente l’attività produttiva e dei compagni di lavoro che lo devono sostituire.
Permessi 104: disinteresse delle esigenze aziendali
La sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2016 numero 5574 ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa, recatosi presso l’abitazione del parente da assistere soltanto per quattro ore e tredici minuti, rispetto ai tre giorni di permesso Legge 104/1992 concessi.
In particolare, si legge nella sentenza, l’interessato, dedicandosi all’assistenza per il 17,5% del tempo totale (24 ore complessive, nei giorni 22, 26 e 28 novembre 2012), ha dimostrato un “sostanziale disinteresse” per “le esigenze aziendali”, in particolare sotto l’aspetto della riorganizzazione dell’attività produttiva, determinata dall’assenza del medesimo.
Tale disinteresse, prosegue il documento, è stato tale da integrare una “grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro” idonea a “legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro”.
I permessi 104 non servono a compensare le energie spese per assistere il familiare
Non è consentito l’utilizzo dei permessi 104 per dedicarsi ad attività estranee all’assistenza del familiare, come frequentare le lezioni universitarie di un corso di laurea.
Tale condotta, peraltro, non può trovare giustificazione con la necessità di utilizzare i permessi per compensare le energie spese per prestare assistenza.
La Suprema Corte, con la sentenza del 13 settembre 2016 numero 17968, ha ribadito che, in tema di esercizio del diritto di cui alla Legge numero 104/1992, la fruizione del permesso da parte del dipendente “deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un’attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile” dal momento che la tutela offerta dalla norma “non ha funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un’assistenza comunque prestata” (sentenza).
La pronuncia della Cassazione ha avuto origine dal licenziamento di una dipendente rea di aver utilizzato, nel primo trimestre 2012, 38 ore e 30 minuti di permesso 104 per frequentare le lezioni di un corso di laurea all’università.
Investita della questione a seguito del ricorso della lavoratrice, soccombente in primo e secondo grado, la Suprema Corte respinge nuovamente le pretese dell’interessata affermando che la normativa non “consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela” (sentenza).
Ove il nesso causale manchi del tutto non può riconoscersi un uso coerente del diritto con la sua funzione e, pertanto, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto.
Permessi 104: legittimo l’utilizzo di agenzie investigative
La giurisprudenza di Cassazione ha più volte sottolineato (sentenze numero 4670/2019 e 9749/2016) che il datore di lavoro può legittimamente utilizzare personale esterno (nello specifico un’agenzia investigativa) con l’obiettivo di accertare un utilizzo improprio, da parte del lavoratore, dei permessi per assistere i familiari disabili.
Questa particolare forma di controllo non riguarda infatti l’esecuzione della prestazione lavorativa, dal momento che è effettuata al di fuori dell’orario di lavoro.
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