Perizia bancaria: usura e formule di Banca d’Italia, l’analisi dell’esperto

In questo intervento si vuole analizzare la formula imposta da Banca d’Italia per determinare il tasso dell’apertura di credito su un conto corrente, per il confronto col tasso soglia al fine della verifica dell’usura. In particolare, il tasso è quello determinato trimestralmente, come sono convinti non pochi ctu, oppure va determinato su base annua, incrementandolo della quota interessi che maturano trimestralmente?

La questione ha una rilevanza concreta in quanto lo sforamento della soglia usuraria, è noto, comporta l’applicazione dell’art.1815 c.c. e quindi la non debenza degli interessi nel trimestre di riferimento.

Una breve premessa si rende necessaria:  la L. .7/3/96 n.108 ha modificato l’art.644 cp delegando ad altri soggetti la rilevazione dei tassi soglia,  il Ministero dell’Economia e Banca d’Italia. In estrema sintesi, se per la Cassazione le istruzioni di Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi ed occorre riferirsi esclusivamente alla norma (cfr Cass 23/11/11 n.46669, Cass 12028/10, Cass 28744/10), per buona parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Verona, Bologna, ecc.) occorre utilizzare le formule di Banca d’italia anche se discordanti dalla norma (art.644 cp) per esigenze di omogeneità tra i dati rilevati dalle banche (con formule di Banca d’Italia) che determinano i tassi soglia, e quelli del singolo conto in esame. Nel presente intervento si accoglie la seconda interpretazione, si vuole in altre parole determinare il tasso di un’apertura di credito appoggiata su un conto corrente utilizzando le formule di Banca d’Italia.

Le istruzioni del 2009, decorrenti dal 1/1/2010, propongono la seguente formula:

Tale formula è stata unanimemente criticata dalla dottrina in quanto viola sia la normativa (art.644 cp) che la matematica finanziaria. Sul secondo punto, basta qui ricordare che il tasso di un conto corrente è dato dal rapporto tra gli oneri e il debito medio (numeri debitori*365), quando invece la seconda parte della formula presenta al denominatore alternativamente l’accordato o il debito massimo del periodo. Tuttavia, si ripete, non pochi tribunali chiedono l’applicazione di detta formula, quindi occorre utilizzarla in modo corretto.

Fin’ora la giurisprudenza si è occupata di quanto va posto al numeratore (ad esempio le commissioni di massimo scoperto, le spese assicurative, gli interessi di mora), tralasciando il denominatore, ovverosia il debito medio da considerare. L’argomento è complesso, e verrà trattato in altro momento. Si vuole ora focalizzarsi sul TEG. Ci si chiede se è quello determinato sul conto trimestrale della banca, o se invece è qualcosa d’altro.

Prima di esaminare i vari aspetti giuridici e matematici, che dimostrano in modo certo e non opinabile quale tasso vada utilizzato, si ritiene opportuno  evidenziare una regola generale: le istruzioni di Banca d’Italia trattano di diritto e matematica e devono necessariamente applicare i principi generali di queste due discipline. Solo allorquando dette istruzioni decidano di discordarsi da detti principi in modo esplicito, le banche dovranno adeguarsi. Nel silenzio di indicazioni particolari, verranno applicati i principi generali. In altre parole, anche considerando le istruzioni l’unico criterio di determinazione del tasso soglia, indipendente sia dal diritto che dalle regole matematiche, dette istruzioni vanno interpretate secondo il loro tenore letterale quando esplicitamente si discostano, appunto, dal diritto vigente e dalle regole matematiche, ma dovranno essere interpretate secondo diritto e matematica negli altri casi.

Si passa ora ad esaminare gli aspetti matematici della questione.

–          principio di equivalenza finanziaria: è quel tasso che rende equivalente due somme in due istanti diversi. Applicato al mutuo è di immediata comprensione. Trattasi del tasso che rende uguale il  concesso (importo erogato) alla somma delle rate. Detto tasso è uno solo, non ne esistono altri che esprimono la suddetta equivalenza. Pertanto non ha senso parlare di diverse formule per la determinazione del tasso di un finanziamento, ne esiste sempre e soltanto una;

–          capitalizzazione frazionata: tassi equivalenti [1]. E’ evidente che il tasso semestrale del 2% non è equivalente al tasso annuale del 4%, causa la quota interessi maturata dopo il primo semestre che produce ulteriori interessi nel secondo. La  relazione matematica si esprime nella condizione che due tassi relativi a diversi periodi di capitalizzazione sono equivalenti se lo stesso capitale impiegato ai due tassi, produce lo stesso montante. La formula, nel caso di capitalizzazione trimestrale (conti corrente) sarà: Tasso annuo =

–          Nei manuali di matematica finanziaria [2], i tassi di interesse si suddividono in:

1 tasso periodale, espresso in modo coerente rispetto al periodo,

2 tasso annuo nominale, in questo caso il tasso va suddiviso per il n.ro di periodi,

3 tasso annuo effettivo, legato al tasso periodale dalla formula i=(1+i/m)m-1.

Si riepilogano i due concetti principali: 1) esiste un’unica formula che determina il tasso corretto, 2) per tasso annuo effettivo, si intende il tasso che rende equivalente un capitale impiegato n volte negli n periodi secondo la formula, per i conti corrente, Tasso annuo = dove i è il tasso espresso nel trimestre.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, il termine matematico di tasso effettivo viene richiamato dal legislatore più volte, e precisamente:

L.7/3/96 n.108, art.2 comma1:

“Il Ministro del Tesoro…..rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di ……., riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche….nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

Comma 2:

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee…. è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro…..”

Art.116 tub: “Per le operazioni di finanziamento, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’art.2, c.1 e 2 della legge 7/3/96 n.108.”

L’utilizzo di un termine matematico da parte del legislatore, non può essere casuale, evidentemente intendeva riferirsi al concetto sottostante a tale termine.

Un altro indizio che manifesta l’intenzione del legislatore di utilizzare il concetto di tasso annuo effettivo in modo conforme ai concetti matematici, si desume dai contratti bancari di finanziamento (apertura di credito su conto corrente o mutuo), i quali indicano 2 tassi, il tasso nominale annuo, ed il tasso effettivo annuo. Tra il primo, più basso, ed il secondo, più alto, intercorre la relazione espressa dalla citata formula

Gli indizi della necessità di utilizzare il tasso annuo effettivo esaminati sono parecchi, ma un’ultima resistenza potrebbe essere la seguente: indipendentemente dalla matematica e dal diritto, occorre utilizzare le formule di Banca d’italia per esigenza di omogeneità tra i dati rilevati dalle banche (con formule di Banca d’Italia) che si esprimono nei tassi soglia, e quelli del singolo rapporto di c/c in esame. Quindi, per gli irriducibili difensori di tale impostazione, solo le istruzioni di Banca d’Italia sono la fonte di diritti ed obblighi.

Ho già espresso la convinzione che in mancanza di indicazioni specifiche contrarie ai principi matematici, occorrerà applicare i principi matematici generali. Ma se, oltre alla mancanza di indicazioni che definiscano il tasso effettivo globale diversamente dall’uso matematico, si trovassero indicazioni che lo definiscono esattamente come  i manuali di matematica, allora ogni dubbio dovrebbe svanire e l’utilizzo del tasso annuo nominale anziché del tasso annuo globale, sarebbe dovuto ad ignoranza della materia o malafede (si ricorda che l’applicazione del tasso nominale limita i casi di usura).

Istruzioni banca d’italia, punto C), C1, 1) Tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario.

Benché Banca d’Italia non riporti alcuna formula, il tenore letterale è chiaro. Si parla di tasso effettivo globale, quindi quello indicato nei manuali di matematica, dal legislatore, e dalle stesse banche nei contratti di finanziamento. Se non viene indicata la formula di equivalenza tra tasso nominale e globale, è perché ovviamente gli istituti di credito sono in grado di distinguere i due parametri, tant’è che anche nei contratti di finanziamento si indicano i due valori, senza peraltro indicare la formula di matematica che li caratterizza, ma, si ripete, esprimendo valori ottenuti con tale formula.

 

A conclusione del presente intervento, dimostrato che il tasso da confrontare col tasso soglia dev’essere il tasso i trimestrale determinato con la formula di Banca d’Italia, aumentato della relazione

si forniscono alcuni esempi  del rapporto tra tasso nominale ed effettivo:

tasso nominale      tasso effettivo

10,00%

10,38%

11,00%

11,46%

12,00%

12,55%

13,00%

13,65%

14,00%

14,75%

20,00%

21,55%

La tabella evidenzia la differenza tra i due tassi. Si rileva come, nei casi di vicinanza alla soglia usuraria, l’utilizzo del tasso nominale comporti di fatto una sottostima del reato di usura e quindi delle conseguenze economiche ex art.1815 c.c.

 


Per un esame approfondito dell’argomento si rimanda a “Elementi di matematica finanziaria e attuariale, cap.TEG  1.5”

Vedasi Matematica finanziaria Edizioni Alpha test, pag.53

 

Andrea Fontanelli

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