Questo agosto, mentre imperversava quella che è stata definita la crisi più profonda da decenni a questa parte, il Consiglio dei Ministri (sì, quello stesso che cambiava manovra come si cambiano calzini, per capirsi) trovava il tempo di discutere (forse) e approvare, nella seduta del 3 di agosto, lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, contenente la Tabella Unica Nazionale del danno biologico.
Tale tabella costituisce l’attuazione di quanto previsto dall’art. 13 d. lgs 209/05 (codice delle assicurazioni), ovverosia permette l’unificazione anche per le cd. macrolesioni, ovvero le lesioni valutate sopra ai 9 punti percentuali, del risarcimento spettante ai danneggiati da sinistro stradale (o nautico, ma evidentemente sono i sinistri stradali quelli che per frequenza e numerosi impongono all’attenzione).
Di primo acchito, sembrerebbe un fatto positivo.
Anche chi scrive ha più volte lamentato l’irrazionalità di un sistema che tollera una diversa entità del risarcimento a seconda del luogo di accadimento del sinistro. Come conseguenza, poi, si assiste a fenomeni per cui si instaura una relativa ad un sinistro occorso a Palermo, presso il Tribunale di Milano, foro alternativo grazie alla sede legale della compagnia assicurativa interessata.
E dunque il prevedere una tabella unica per tutto il territorio, o comunque un criterio valido in maniera uniforme, non può che essere salutato con favore.
I lati positivi, però si fermano qui. Ed anzi, gli aspetti negativi sembrano essere molti di più.
Anzitutto di metodo: come è possibile che dopo tre anni che oramai si sono assimilate le celebri sentenze quadrigemellari del 2008 (SS. UU. 26972 e ss. del 11/11/08) , e le successive della sezioni semplici che tanto hanno insistito sull’affermazione per cui esiste il danno patrimoniale “tout court” e non è corretto distinguere tra danno biologico, danno morale eccetera, è possibile, mi chiedo,approvare una tabella unica nazionale del solo danno biologico???
Anche su queste pagine ci siamo soffermati sulle tabelle del tribunale di Milano che per l’appunto parlano di danno non patrimoniale nella sua interezza, e il legislatore approva delle tabelle che sono evidente frutto di una riflessione giuridica vecchia di almeno tre anni?
D’accordo, il legislatore italiano ci ha abituato (purtroppo!) ad essere un legislatore rozzo e maldestro, ma qui davvero si supera ogni immaginazione.
E veniamo ora al merito, vale a dire al grande nocciolo del problema.
Lascio la parola ai numeri, che dicono più di molte parole:
– punto base della tabella delle cd. micropermanenti: € 759,00
– punto base della tabella di Milano 2011: € 1.099 ( €1.374 ove si consideri integralmente il danno non patrimoniale);
– punto base della tabella di Roma: € 765,00
– punto base della tabella unica nazionale delle macropermanenti: € 674,78.
Avete letto bene. Il punto base per la tabella delle macrolesioni vale meno del punto base della tabella delle microlesioni.
E rispetto alla tabella di Milano c’è una decurtazione del 40%.
Guarda caso (e mi piace a proposito ricordare il noto aforisma di Nietzsche secondo cui “Nessun vincitore crede al caso“; io non sono né Nietzsche né un vincitore, ma non credo al caso) dopo che con le sentenze 12408/2011 e 14402/11 la Cassazione si era pronunciata per la possibile applicazione su tutto il territorio nazionale delle tabelle di Milano, ecco che nel giro di un mese, e per di più in agosto, giunge l’approvazione di questa tabella unica che rispetto a Milano fa risparmiare alle Compagnie assicurative il 40%.
Evidentemente le Compagnie hanno dei santi in paradiso che i danneggiati non hanno.
Peraltro la tabella, come se non bastasse, sembra lasciare davvero troppo poco spazio al giudice per l’eventuale personalizzazione.
Non resta che da sperare in uno stop che giunga dal Consiglio di Stato (in sede di parere sul provvedimento), ma altrimenti d’ora in poi invece che di “risarcimento integrale del danno” sarà il caso di cominciare a parlare di “graziosa indennità concessa al macro leso”.
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