Il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, all’art.3 (“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”) opera una serie articolata di interventi di modifica, integrazione e sostituzione di norme riguardanti i controlli e fra essi risulta di particolare rilievo la riscrittura dell’art.147 (“Tipologia dei controlli interni”) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 (per brevità: TUEL), accompagnata dall’introduzione dei successivi e collegati artt. 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies.
La norma che individua le tipologie dei controlli interni, sia nel testo sostituito che in quello nuovo dell’art 147 del TUEL, prevede innanzitutto il controllo sotto il profilo della “regolarità amministrativa e contabile”, a garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Da notare, preliminarmente, che nel vecchio testo dell’art.147 TUEL oggi sostituito, questa tipologia di controllo era indicata congiuntamente alle altre tipologie di controllo, elencate semplicemente in un medesimo comma; il nuovo testo dell’art.147 oggi le assegna un rilievo speciale menzionandola in un comma a sé stante (il comma 1) per riprenderla poi in un altro specifico articolo (l’art. 147-bis), mentre riserva ad un unico comma (il comma 2) la rassegna di tutte le altre tipologie. Si noti, inoltre, che nella nuova rassegna delle tipologie dei controlli interni non è più contemplata come “controllo” quella della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (oggi oggetto di ben altra disciplina nella L.150/2009), mentre assumono nuovo rilievo quelle del “controllo di gestione” e quelle del “controllo strategico”, ne vengono meglio specificate altre che nuove norme avevano nel frattempo introdotto (il controllo degli equilibri finanziari nelle gestioni di competenza, residui e cassa anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno) e ne vengono introdotte ulteriori (il controllo sugli organismi gestionali esterni e il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia indirettamente mediante organismi gestionali esterni).
Il comma 2 del D.L. 10.10.2012 n.174 dunque, specifica schematicamente che il sistema di controllo interno deve essere diretto a:
– “VERIFICARE … l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa”;
Obiettivo: “ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati”;
Strumento: il controllo di gestione;
– “VALUTARE l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di determinazione dell’indirizzo politico”
profilo della valutazione: congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (nel contesto del controllo strategico);
– GARANTIRE “il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa”
Obiettivi: equilibrio della gestione finanziaria; rispetto del patto di stabilità interno;
Soggetti attori: responsabile del servizio finanziario e responsabili dei servizi
– “VERIFICARE … la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente” [solo enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti]
Strumento: formulazione di indirizzi e assegnazione di obiettivi gestionali agli “organismi gestionali esterni”; controllo dello stato di attuazione degli indirizzi; controllo dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali.
– GARANTIRE “il controllo della qualità dei servizi erogati”
Strumento: “metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all’ente
Soggetti attori: soggetti interni all’ente non identificati dalla norma oppure “organismi gestionali esterni”.
2. Soggetti e strumenti (comma 4 del nuovo testo dell’art.147 TUEL).
I soggetti chiamati a partecipare all’organizzazione del sistema dei controlli interni :
“Il segretario dell’ente”;
“Il direttore generale, laddove previsto”;
“I responsabili dei servizi”;
“le unità di controllo, laddove istituite”.
Più enti locali possono istituire uffici unici mediante convenzione.
Sistema e strumenti del controllo sono definiti e disciplinati dall’Ente nella sua autonomia normativa e organizzativa. Richiedono visione e trasparenza dei processi. Individuazione dei passaggi critici. Monitoraggio. Registrazione. Azioni correttive. La disciplina è affidata ad un “regolamento” appositamente redatto per la disciplina dei controlli interni, al quale il legislatore riserva la massima importanza, al punto da considerare la sua mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa diffida del Prefetto, causa di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
L’attuazione delle due nuove tipologie (il controllo sugli organismi gestionali esterni e il controllo sulla qualità dei servizi erogati), inizialmente prevista dal decreto-legge in via contemporanea per gli enti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con la legge di conversione trova una disciplina di avvio differenziato in base alla dimensione dell’ente: in fase di prima immediata applicazione solo per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, nel 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nel 2015 con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
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