Per un pugno di “dollari”

Al di là del grande clamore sviluppato, la vicenda dell’IMU sui terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, collinari e montani, ammonta a ….un pugno di euro (qualcosina in più in termini di dollari, visto che alla perfetta parità fra le due valute ci si sta avvicinando, ma non è stata ancora raggiunta): infatti, in base al D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge  n. 89/2014 (art. 22, comma 2), dalla revisione dei criteri di esenzione dall’IMU avrebbero dovuto entrare nelle casse dei comuni circa 350 milioni di euro all’anno, a partire dal 2014, corrispondenti all’1,4 per cento dei circa 25 miliardi di euro annui del gettito IMU.

L’autore di questo articolo ha firmato il volume disponibile per il download: “La Tasi e la Iuc” (Maggioli, 2014) (ndr)

In realtà, il gettito generato dalle nuove misure adottate dal Governo venerdì pomeriggio e formalizzate nel nuovo decreto legge n. 4 di sabato 24 gennaio 2015 (pubblicato nella G. U. n. 19 in pari data) sarà inferiore e stimato dallo stesso Governo in circa 230 milioni di euro per l’anno 2014 e in 270 milioni di euro a partire dal 2015, pari all’1 per cento soltanto del gettito annuo del tributo.

Gettito, peraltro, tutto da verificare in concreto, dal momento che la riduzione dell’area di esenzione dei terreni agricoli va a incidere su beni che non hanno mai pagato, in passato, né l’ICI, né l’IMU e neppure la TASI, cosicché occorrerà fare i conti, in concreto e per la prima volta, con la “diligenza fiscale” dei contribuenti e con l’incidenza della soglia di esonero dal versamento dell’IMU, fissato in via generale in 12 euro a meno che i singoli comuni non abbiano deliberato specificamente soglie un poco più elevate.

In ogni caso, per un Governo che – al di là delle sbandierate semplificazioni e riduzioni della pressione fiscale – prosegue quotidianamente, al pari degli esecutivi che lo hanno preceduto, nella nobile attività di grattare il fondo del barile con balzelli e adempimenti di ogni genere, ricorrendo a continui adattamenti della normativa fiscale, anche questi danari hanno una discreta importanza.

 

Ciò detto, vediamo per punti, seguendo un apposito decalogo, in che cosa si sostanziano le novità contenute nel decreto legge n. 4 di sabato 24 gennaio 2014 con il quale il Governo ha posto una pezza in extremis (la scadenza dei versamenti era, infatti, fissata a lunedì 26 gennaio 2015) alla caotica vicenda dell’IMU sui terreni collinari e di montagna:

 

1)      cominciamo con il precisare che le regole del nuovo D.L. n. 4/2014 superano (quasi completamente, diremo poi perché) i criteri del tanto discusso (e, par tale ragione, oggetto di impugnazione avanti al TAR del Lazio) decreto ministeriale del 28 novembre 2014 illustrati nel nostro articolo pubblicato su questa testata proprio venerdì pomeriggio, in concomitanza con il varo, da parte del Governo, delle nuove norme che ora andiamo ad illustrare;

2)      la nuova classificazione dei comuni, ai fini dell’esenzione o dell’imponibilità IMU dei terreni agricoli e di quelli non coltivati,  si basa ancora su una tripartizione di situazioni, diversa però da quella oggetto del D.M. 28 novembre 2014. Infatti, in base al nuovo D.L. n. 4/2014 occorre consultare l’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (reperibile alla pagina web http://www.istat.it/it/archivio/6789) e verificare nella colonna “R” quale sigla compare tra le seguenti

 

T        (Totalmente Montano)

PM   (Parzialmente Montano)

NM  (Non Montano)

 

3)      l’esenzione da IMU si applicherà infatti, a partire dai versamenti relativi all’anno di imposta 2015 (ossia, quelli dovuti nel prossimo mese di giugno), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati,

a)    ubicati nei comuni classificati totalmente montani (T)

e a quelli

b)    posseduti e condotti dai soli coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1, D.L. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (PM), anche se posseduti da soggetti privi di tali requisiti ma dagli stessi concessi in comodato o in affitto ai predetti coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali;

4)       per i terreni agricoli e per quelli non coltivati ubicati nei comuni non montani (NM), l’IMU è invece dovuta, facendo salve le varie agevolazioni già previste dalla normativa IMU per i coltivatori diretti e per gli IAP, delle quali fra breve diremo.

Quanto sopra precisato, oltre che per l’anno 2015, vale però anche per l’anno 2014 – la scadenza dei cui pagamenti è stata prorogata al 10 febbraio 2015 – con la differenza, favorevole ad alcuni contribuenti, che per tale annualità (2014) l’IMU non é comunque dovuta per i terreni agricoli e per quelli non coltivati che sarebbero risultati esenti in virtù del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ma che, invece, risultano soggetti a IMU per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri recati dal D.L. n. 4/2015.

Pertanto, solo per il 2014, alcuni contribuenti avranno una doppia chance di usufruire dell’esenzione da IMU, legata non solo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni oggetto del D.L. n. 4/2014, ma anche alla classificazione del D.M. 28 novembre 2014 che valorizzava l’altitudine del centro del comune, questi ultimi già illustrati nel nostro articolo di venerdì 23 gennaio 2015, al quale rinviamo.

Per l’anno 2014 resta poi ferma l’esenzione anche per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche qualora gli stessi non ricadano in zone montane o di collina.

Quest’ultima agevolazione non vale più, invece, a partire dal 2015 in quanto il D.L. n. 4/2014 ha anche interamente abrogato il comma 5 bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 (legge 44/2012) come sostituito dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 (anche in questo caso, il consueto e confuso “fare e disfare” a distanza di pochi mesi).

In definitiva, per l’anno 2014, occorrerà effettuare un doppio controllo al fine di verificare se compete l’esenzione da IMU: innanzitutto, in base ai nuovi criteri del D.L. n. 4/2014; in seconda battuta, qualora l’esenzione non spetti in base ai nuovi criteri, si può effettuare una seconda verifica in base al criterio altimetrico disposto dal D.M. del 28 novembre 2014, che pertanto può produrre ancora effetti per l’IMU relativa all’anno 2014, mentre a partire dall’IMU del 2015  e degli anni successivi non avrà più voce in capitolo in quanto l’unico criterio applicabile sarà quello disposto dal D.L. n. 4/2015 (beninteso, salvo ulteriori colpi di scena).

5)      Nel caso l’esenzione IMU per l’anno 2014 non spetti né in base al D.L. n. 4/2014, né per effetto del D.M. 28 novembre 2014, entro il 10 febbraio 2015 occorrerà effettuare il versamento dell’IMU relativa all’anno di imposta 2014;

6)      come evidenziato nel nostro articolo di venerdì 23 gennaio 2015, nel caso si debba pagare l’IMU, il calcolo va effettuato utilizzando l’aliquota del 7,6 per mille, a meno che i singoli comuni abbiano approvato specifiche aliquote: a tal fine, occorre quindi verificare le delibere comunali relative all’anno 2014.

Non si deve invece applicare l’aliquota “ordinaria” deliberata dal comune.

7)      il codice tributo da utilizzare per l’eventuale versamento mediante modello F24 è il 3914.

8)      inoltre, occorre verificare che l’importo scaturente dal calcolo (tenendo conto di tutti gli immobili posseduti nel comune) sia superiore al minimo di legge (12 euro) oppure all’importo minimo eventualmente deliberato dal comune, che potrebbe essere inferiore: anche a questo fine occorre esaminare le delibere e i regolamenti comunali;

9)      le regole per il calcolo dell’IMU eventualmente dovuta variano a seconda che il contribuente sia un coltivatore diretto o uno IAP iscritto nella previdenza agricola oppure un “normale” contribuente privo dei predetti requisiti.

Nel caso dei coltivatori diretti e degli IAP spettano le agevolazioni previste in via generale dalla normativa IMU per tali soggetti, e segnatamente:

 

  • Ø riduzione da 135 a 75 del moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento

nonché

  • Ø franchigia di valore e riduzioni di imposta (art. 13, commi 5 e 8 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2001, e successive modificazioni)
  • Ø assimilazione ex lege dei terreni edificabili a quelli agricoli (art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 504/92, in materia di ICI, ma valido anche ai fini dell’IMU e della TASI, combinata con l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 504/92).

Quest’ultima agevolazione (“Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”) vale anche ai fini dell’esenzione da IMU in funzione dell’ubicazione del terreno (che sia urbanisticamente edificabile, ma ai fini IMU considerato fittiziamente agricolo) in un comune montano o parzialmente montano.

Per i “normali” contribuenti, diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, per i terreni agricoli o non coltivati che abbiano perso l’esenzione sia in virtù del nuovo D.L. n. 4/2015 che in base ai requisiti del D.M. 28 novembre 2014, l’IMU per il 2014 dovrà essere versata entro la nuova scadenza prorogata del 10 febbraio 2015.

Il calcolo del tributo dovrà essere effettuato applicando l’aliquota IMU (0,76 per cento oppure quella eventualmente deliberata dal comune) a una base imponibile da calcolarsi moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto all’1 gennaio 2014 per 1,25 e poi ancora per 135 (art. 13, comma 5, D.L. n. 201/2011): R.D. per 1,25 per 135.

10)           nel caso in cui un contribuente abbia già versato l’IMU (ritenendo la stessa dovuta in base alle regole del D.M. 28 novembre 2014) ma essa non sia dovuta in relazione alle nuove regole fissate dal D.L. n. 4/2014, potrà compensare il maggior versamento con l’IMU dovuta per il 2015 oppure presentare richiesta di rimborso al Comune, sempre verificando quanto disposto dal regolamento comunale, che potrebbe stabilire dei limiti per il rimborso particolari e superiori a quelli al di sotto dei quali il versamento non è dovuto.

Stefano Baruzzi

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